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Persona sottoposta a esame alcolimetrico, avviso di farsi assistere da legale di fiducia e onere della prova

A cura della Redazione.

Nella sentenza n. 38016/2022 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito a chi spetta l’onere di fornire la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Venerdi 25 Novembre 2022

Il caso: La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all’esito di giudizio ordinario conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato Tizio per la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992, articolo 186, commi 2, e 2-bis, (“C.d.S.”).

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ricorre in Cassazione, deducendo, come secondo motivo di gravame, l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale per aver escluso la nullita’, dedotta nel primo grado e riproposta in appello, dell’accertamento del tasso alcolemico eseguito, dalla struttura sanitaria su richiesta dalla polizia giudiziaria, in violazione dell’obbligo di dare avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico.

Nel dettaglio, la motivazione sarebbe sul punto viziata, in termini di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’: la Corte territoriale, ritenuto l’avviso suscettibile di essere dato anche oralmente, avrebbe argomentato dalla mancanza di prova, da parte della difesa, dei fatti a fondamento dell’eccezione, cioe’ dell’omesso avviso, dalla mancata sollecitazione, sul punto, dell’escusso appartenente alle forze dell’ordine in sede di controesame eseguito dalla difesa dell’imputato.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto evidenzia che:

a) In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio che puo’ essere tempestivamente dedotta, come avvenuto nella specie, a norma del combinato disposto degli articoli 180 e 182, comma 2, c.p.p.

b) la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facolta’ di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, puo’ essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestivita’ dell’avvertimento;

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.38016 2022

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