Pignoramento presso terzi: nuovi adempimenti del creditore
Con la riforma del processo civile (L. n. 206/2021), è stato inserito un adempimento ulteriore a carico del creditore per la procedura del pignoramento presso terzi, vale a dire la notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.
Venerdi 14 Gennaio 2022 |
Il testo riformato dell’art. 543 cod. proc. civ. entrerà in vigore il 22 giugno 2022, come prescritto dall’art. 1 della succitata legge di riforma, in quanto il comma 37 ha previsto che le disposizioni comprese dal comma 27 al comma 36, vengano applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge medesima (24 dicembre 2021). All’art. 543 cod. proc.civ. sono stati aggiunti, dopo il quarto, i seguenti commi:
“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
Dunque: sul creditore procedente già incombe l’onere di iscrivere a ruolo il procedimento espropriativo presso terzi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dall’ufficiale giudiziario dell’originale dell’atto di pignoramento notificato, ma a partire dal prossimo giugno sarà tenuto a notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo anche al debitore esecutato e al terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorato depositando il relativo avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia dello stesso.
A tal proposito va ricordato che questa previsione è già contenuta nell’art. 164-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il quale, appunto, prescrive l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito ed impone al creditore, entro 5 giorni dalla scadenza del termine, a farne dichiarazione, mediante atto notificato, al debitore e all’eventuale terzo. Ogni obbligo di questi ultimi cessa allorquando la nota di iscrizione a ruolo non sia stata depositata nei termini di legge.
Dalla relazione illustrativa che accompagna il testo, emerge che il fine ultimo dei commi aggiunti all’art. 543 cod. proc.civ. è quello di consentire una celere liberazione dei beni già sottoposti a pignoramento evitando il ricorso al giudice dell’esecuzione e, sopratutto, di informare il debitore e il terzo della prosecuzione del processo esecutivo allorquando il creditore non li abbia avvisati dell’iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.
Di seguito le osservazioni riportate nel testo della Relazione illustrativa :
“La previsione mira a completare il disposto dell’articolo 164-ter disp. att.. del codice di procedura civile che, al primo comma, stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo della procedura (nell’espropriazione presso terzi, 30 giorni ex articolo 543 del codice di procedura civile) – provveda a dichiarare al debitore e all’eventuale terzo, “mediante atto notificato”, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito.
La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni (sopratutto, dei crediti pignorati presso debitores debitorum pubblici, come INPS) già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell’esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell’automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.
Tuttavia, la disposizione non prevede alcuna sanzione (salvo, presumibilmente, una responsabilità aquiliana del creditore nei confronti dell’esecutato) e la mancata informazione al terzo non consente a quest’ultimo di avvedersi della già verificatasi liberazione dei beni. Occorre conseguentemente prevedere che anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l’inottemperanza all’obbligo di avviso del terzo comporta il venir meno degli obblighi ex articolo 546 del codice di procedura civile in capo a quest’ultimo a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.