Pignoramento presso terzi, opposizione all’esecuzione/atti esecutivi e litiscorsozio necessario
Nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5476, pubblicata il 22 febbraio 2023.
Lunedi 27 Febbraio 2023 |
IL CASO: La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi promosso da una banca contro una Azienda Sanitaria Locale per il pagamento relativo all’imposta di registro di cinque decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati definitivamente esecutivi.
La procedura esecutiva presso terzi si concludeva con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
All’esito alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, l’Azienda sanitaria proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che i decreti ingiuntivi non costituivano titolo per la richiesta di pagamento della tassa di registrazione e, comunque, che la pretesa azionata era infondata, essendo intercorsi tra le parti accordi transattivi, regolarmente adempiuti.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello che rigettava il gravame interposto dall’Azienda Sanitaria.
Quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i gradi giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: I motivi del ricorso non sono stati esaminati dai giudici di legittimità i quali hanno rinviato la causa al Tribunale, quale giudice di primo grado, rilevando, preliminarmente, che il grado di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione era nullo, non avendo partecipato allo stesso il terzo pignorato.
Gli Ermellini hanno osservato che:
a) il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza;
b) il terzo pignorato, è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.);
c) la persistenza o il venir meno di tali obblighi dipenderà dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.
d) di conseguenza, seppure in punto di fatto può accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento;
e) da tempo il concetto di «interesse» è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti». Infatti, è stato ritenuto ammissibile l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021);
f) l’assenza di un soggetto legittimato passivo necessario configura una nullità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Cassazione, con la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, essendo viziato l’intero processo.