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Poteri e facoltà dell’amministratore del condominio in ambito penale

A cura della Redazione.

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33813/2023, nell’elencare i poteri e le facoltà dell’amministratore del condominio, riconosce allo stesso il potere di presentare querela anche senza l’autorizzazione dell’assemblea

Martedi 10 Ottobre 2023

Il caso: La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilita’ penale di Tizio e Caia in relazione al delitto di furto di acqua, nella qualita’ di condomini, con violenza sulle cose, gravati entrambi da recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Tizio e Caia proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, che la querela, che era stata sporta dall’amministratore del condominio, non risultava corredata dalla delibera assembleare, cosicche’ difettava la condizione di procedibilita’.

Per la Cassazione la doglianza è infondata: sul punto osserva che:

a) l’articolo 1130 c.c., come sostituito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 10, in vigore dal 17 giugno 2013, quindi ratione temporis applicabile al caso di specie, delinea le attribuzioni dell’amministratore del condominio, in ragione delle quali deve:

– disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

– riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

– compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

– redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni;

b) nel caso di specie l’amministratore ha agito al fine di tutelare l’interesse del condominio a non vedersi addebitato il consumo di acqua avvenuto abusivamente, in quanto, il consumo condominiale si accresceva in quanto abusivamente prelevato in danno del condominio in assenza di contratto, da parte degli imputati, in relazione al proprio appartamento;

c) non vi e’ dubbio che l’erogazione dell’acqua per il condominio costituisca servizio comune e che spetti all’amministratore provvedere al pagamento delle spese necessarie a tale servizio, come anche che l’amministratore di tali spese debba poi rendere conto ai fini della approvazione del relativo documento da parte dell’assemblea condominiale;

d) in sostanza e’ di tutta evidenza che spetti all’amministratore verificare le maggiori spese sostenute per i servizi comuni, anche per evitare di dover rendere conto di spese sostenute indebitamente;

e)  va dunque ritenuto legittimato l’amministratore di condominio a presentare la querela, anche in assenza di delibera condominiale, in ragione della previsione dell’articolo 1131 c.c., comma 1, che recita: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo’ agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 33813 2023

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