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Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c: quando può essere esclusa

Con l’ordinanza n.16404/2024 la Corte di Cassazione si pronuncia su due questioni: i criteri di individuazione del giudice competente per valore in caso di sinistri stradali allorchè in corso di causa venga modificata la somma richiesta a titolo di risarcimento; i presupposti per superare la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.

Lunedi 15 Luglio 2024

Il caso: Tizio mentre percorreva a bordo di un ciclomotore la statale, rimaneva vittima di un incidente stradale provocato dall’autovettura condotta da Mevia, che, procedendo in direzione inversa alla sua, aveva invaso l’opposta corsia, urtando con la fiancata e con lo specchietto retrovisore sinistri dell’autovettura la parte laterale e il manubrio laterale sinistri del ciclomotore; da tale urto egli aveva riportato lesioni personali come da referto ospedaliero e pertanto citava in giudizio Mevia e la di lei compagnia di assicurazioni avanti al Giudice di pace chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Il Giuidce di Pace, escluso che il valore della causa esorbitasse dai limiti della sua competenza, riteneva, nel merito, che ciascuno dei conducenti fosse concorso in pari misura nella produzione del danno e, liquidato quest’ultimo nella somma di Euro 20.000, condannava i convenuti a pagare all’attore la somma di Euro 10.000.

Tizio appellava la sentenza avanti al Tribunale eccependo che:

a) il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per valore dopo che all’udienza di precisazione delle conclusioni egli aveva precisato il petitum sotto il profilo del quantum, in conformità con le risultanze della CTU medico legale, quantificando la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno in Euro 49.560,18;

b) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente dell’autovettura, con condanna delle convenute al pagamento della predetta somma, o, in subordine, della minor somma di Euro 20.000.

Il Tribunale rigettava entrambe le censure; Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in riferimento alle due eccezioni sollevate da Tizio evidenzia quanto segue:

1) per quanto riguarda la determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, essa deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche;

2) quanto alla statuizione contenente l’accertamento del paritetico concorso del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo, la Corte rileva che la circostanza che l’autovettura della convenuta Mevia avesse invaso completamente l’opposta corsia, quand’anche potesse reputarsi accertata, non sarebbe incompatibile con l’attribuzione di una parte della responsabilità anche a Tizio, poiché la sola circostanza che egli viaggiasse all’interno della corsia di pertinenza non sarebbe stata ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., essendo necessario, a tal fine, che fosse invece accertato che egli si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16404 2024

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