Presupposti per la richiesta di rinvio dell’udienza: il legittimo impedimento
La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4782/2024 si è occupata nuovamente dei presupposti del legittimo impedimento dell’unico difensore dell’imputato, presentata in ragione di concomitanti impegni professionali., che possa giustificare la richiesta di rinvio dell’udienza.
Mercoledi 7 Febbraio 2024 |
Il caso: la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Tizia alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.
Tizia, a mezzo del proprio difensore, ricorre in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza : la ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, in relazione al disposto dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen ., unitamente alla manifesta illogicità della motivazione, per il seguente motivo:
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la Corte territoriale ritenuto legittima l’ordinanza emessa il 22 novembre 2022 dal Tribunale di Brescia, anch’essa impugnata con il ricorso, con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’unico difensore, presentata in ragione di concomitanti impegni professionali;
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diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dalla richiesta del difensore, tempestivamente proposta, si evinceva chiaramente che le altre udienze nelle quali egli era impegnato erano state fissate precedentemente a quella del 24 novembre 2022.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: in sentenza si ribadisce che:
a) le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che:
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il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
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indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
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rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso;
b) nel caso di specie, il difensore di Tizia da molto tempo prima di tale ultima udienza era venuto a conoscenza dei rinvii disposti per il medesimo giorno negli altri processi; ciononostante, egli presentava la richiesta di rinvio solo due giorni prima, senza prospettare “l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni”;
c) peraltro, nell’ordinanza del 22 novembre 2022 il Tribunale di Brescia aveva respinto l’istanza di rinvio anche sul rilievo della omessa indicazione di “ragioni idonee al mancato reperimento di sostituto processuale” (della quale è onerato il difensore in relazione sia al processo a cui intende partecipare sia a quello di cui chiede il rinvio);
d) sul punto – ricorda la Corte – non osta alla nomina di un sostituto neppure la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato, perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ave sussista una insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore