Procedimento sommario di cognizione: natura del termine per la costitituzione del convenuto
Con l’ordinanza 36291, pubblicata il 28 dicembre 2023, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della natura del termine per la costituzione del convenuto nel rito sommario di cognizione.
Venerdi 12 Gennaio 2024 |
IL CASO: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., una società conveniva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo al Tribunale la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’acquisto e la successiva vendita di apparecchi elettronici di gioco utilizzati dagli utenti nelle sale da gioco.
Era accaduto che, successivamente alla vendita, i suddetti apparecchi elettronici venivano in un primo momento sottoposti a sequestro penale per la loro irregolarità amministrativa e confiscati all’esito del conseguente procedimento penale.
Nel corso del giudizio, l’attrice eccepiva la tardività della costituzione da parte dell’amministrazione che aveva a sua volta eccepito la prescrizione della richiesta da parte dell’attrice, essendosi la convenuta costituitasi oltre il termine concesso dal giudice nel provvedimento di fissazione dell’udienza.
L’eccezione non veniva esaminata dal Tribunale che dava torto alla società ricorrente, rigettando il ricorso.
Diversamente dal Tribunale, la Corte di Appello, alla quale si era rivolta l’originaria ricorrente, esaminava l’eccezione rigettandola.
La costituzione dell’amministrazione veniva ritenuta dai giudici della Corte territoriale tempestiva in quanto avvenuta nel termine di dieci giorni prima della udienza (ex articolo 702 bis c.p.c.).
Pertanto, l’originaria ricorrente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, fra i vari motivi del gravame, la violazione dell’articolo 702 bis c.p.c.
LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione alla ricorrente ed ha accolto il motivo del ricorso con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza.
Hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale “nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall’art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione>> (Cass. 22205/ 2023).
Nel decidere il gravame, gli Ermellini hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale << nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall’art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione>> (Cass. 22205/ 2023) ed osservato che:
– il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, c.p.c. consente al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile;
– di conseguenza mentre il Giudice non può concedere al convenuto un termine che sia più a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben può imporne uno più ampio (come avvenuto nel caso esaminato);
– una volta che il termine più ampio è stato fissato, esso non può̀ che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di “mero flatus vocis”.
Nel caso esaminato, hanno concluso, poiché l’Amministrazione convenuta si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche le relative eccezione svolte al momento della costituzione in giudizio. E’ inammissibile né può ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale.