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Responsabilità da cose in custodia: la nozione di caso fortuito

Con l’ordinanza n. 13729/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia in capo alla P.A. nel caso in cui un individuo cada dalla bicicletta a causa di un avvallamento presente sul manto stradale.

Venerdi 20 Maggio 2022

Il caso: Tizio conveniva davanti al Tribunale de L’Aquila, l’Amministrazione Provinciale per sentir accertare la responsabilita’ di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c., e/o dell’articolo 2043 c.c., per un incidente subito mentre, in sella alla sua bicicletta, a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando lesioni alla persona e al mezzo; l’Amministrazione convenuta si costituiva eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l’assenza di nesso causale e la responsabilita’ esclusiva del danneggiato.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea in quanto, pur essendo stato provato il nesso causale tra l’avvallamento e la caduta, quest’ultima doveva ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada extraurbana una situazione non eccezionale e quindi prevedibile dall’utente.

La Corte d’appello confermava la sentenza di rigetto di primo grado, rilevando che:

a)  la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, integrando il fortuito, considerate le circostanze di tempo (h 13,20 di un giorno d’estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti);

b) inoltre, la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa gli avrebbe dovuto richiedere una particolare prudenza.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, rileva che negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha rivalorizzato l’obbligo di custodia ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini piu’ rigorosi che in passato; sul punto ribadisce alcuni principi in materia:

1) il custode in ogni caso deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sara’ integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa;

2)  la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi;

3) alla luce dei suddetti principi  la sentenza di appello non appare conforme in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per se’ il caso fortuito perche’ l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro;

4) cio’ però non toglie che il Comune avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato: ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perche’ gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13729 2022

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