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Responsabilità della P.A per i danni arrecati da animali selvatici: la normativa

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27284 del 16 settembre 2022 siu è nuovamente occupata della responsabilità della P.A in caso di sinistro stradale causato ad un automobilista dalla presenza sulla sede stradale di un animale selvatico (nella fattispecie, un istrice).

Lunedi 19 Settembre 2022

Il caso: Il Tribunale rigettava la domanda proposta da Tizio per la condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l’attore, alla guida della propria autovettura sulla S.S. Ics, ebbe a travolgere un istrice insinuatosi sulla sede stradale, finendo col collidere contro un albero posto a margine di una piazzola di sosta.

La Corte d’appello, adita da Tizio, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la pretesa risarcitoria avanzata da quest’ultimo non potesse essere accolta, non avendo lo stesso fornito alcuna prova circa i profili di colpevolezza della Regione Marche in relazione alla provocazione del sinistro in esame, attesa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 2052 c.c. che conferisce rilievo, ai fini risarcitori, al solo nesso di causalità (salva la prova del caso fortuito) tra il danno e il coinvolgimento della fauna selvatica.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui all’art. 2052 c.c., ed aveva conseguentemente escluso che la sola sussistenza del nesso di causalità potesse valere a configurare i presupposti della responsabilità della Regione Marche per i danni nella specie denunciati, in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle ridette conseguenze dannose all’incidenza di un eventuale caso fortuito.

Per la Cassazione la censura è fondata: in punto di responsabilità ricorda che:

a) i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema;

b) il giudice a qua ha ritenuto inapplicabile l’art. 2052 c.c. al caso di specie, pur a fronte della riconosciuta rivendicazione, da parte dell’originario attore, del risarcimento di danni cagionati dalla fauna selvatica, e pertanto la decisione impugnata deve ritenersi erroneamente emessa sulla base di una falsa applicazione della norma di legge richiamata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27284 2022

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