Revoca del mandato: effetti sull’elezione di domicilio presso il difensore revocato.
A cura della Redazione.
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata.
In tal senso ha deciso la Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21098/2023.
Il caso: Tizio depositava una istanza di rimessione in termini per la proposizione di ricorso in Cassazione in relazione a procedimento in cui l’imputato, presente in primo grado, lamentava di non aver avuto conoscenza del processo perché la Corte di appello e questa stessa Corte di legittimità, nel redigere gli avvisi di fissazione udienza, non avrebbero tenuto conto del fatto che la nomina di nuovo difensore avrebbe dovuto essere considerata come revoca implicita dell’elezione di domicilio effettuata presso precedente difensore che aveva ricevuto le notificazioni sia in sede di appello che in sede di legittimità.
In tal modo l’imputato non aveva avuto effettiva conoscenza del processo
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che:
a) la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata;
b) anche la sospensione dall’albo professionale del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio, eseguita dall’imputato presso il suo studio, se non viene espressamente revocata;
c) la revoca è avvenuta a processo in corso e dopo la presenza in primo grado e la proposizione dell’appello; circostanze che palesano la piena conoscenza del processo;
d) difetta altresì ogni profilo di ignoranza incolpevole del processo, posto che nemmeno si deducono profili che possano fondare l’affermazione della mancata possibilità da parte del legale domiciliatario di avere contatti con il richiedente, tanto più ove si consideri che nel caso in esame vi era stata – con il difensore di fiducia – la pacifica ed effettiva instaurazione di un rapporto professionale.