Revoca dell’amministratore negligente e risarcimento del danno
A cura della Redazione.
Si segnala la sentenza n. 9711/2024 del Tribunale di Napoli in tema di responsabilità per negligenza dell’amministratore del Condominio e dei presupposti in presenza dei quali il Condominio ha diritto al risarcimento dei danni.
Il caso: Il Condominio Delta conveniva in giudizio Tizio, nella sua qualità di ex amministratore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati in conseguenza, a suo dire, di condotte negligenti da questi tenute nell’attività di amministrazione del fabbricato condominiale, che quantificava in Euro 60.000,00 o in quella somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia.
– L’attore deduceva in particolare che durante la gestione dell’ex amministratore:
i bilanci relativi non venivano approvati stante le evidenti contraddittorietà ed irregolarità rilevate non avendo Tizio, sebbene compulsato, mai fornito copia delle fatture, delle ricevute e di tutte le pezze di appoggio necessarie a verificare la correttezza della contabilità;
– inoltre numerosi fornitori di servizi avevano vantato crediti nei confronti del Condominio non avendo Tizio provveduto ad eseguire i relativi pagamenti.
Il tribunale, dopo l’esperimento della mediazione delegata, e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per le conclusioni, precisate le quali, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini.
Il tribunale con la sentenza in commento, rigetta la domanda per il mancato assolvimento da parte attorea dell’onere probatorio imposto dall’art. 2697 c.c. motivando la decisione nei seguenti termini:
a) il Condominio attoreo lamenta una serie di inadempimenti nell’esercizio del mandato da parte di Tizio tali da determinare la sua condanna, quale precedente amministratore, al pagamento della somma di Euro 60.000,00 a titolo di risarcimento danni;
b) ma come da consolidato orientamento giurisprudenziale, per dimostrare la responsabilità di un amministratore di condominio ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, occorre fornire la prova, non solo della condotta negligente del professionista, ma anche degli ulteriori elementi di fatto costitutivi della pretesa rappresentati dalla descrizione della perdita che l’attore lamenta di aver patito;
c) anche a voler ipotizzare che le condotte poste in essere dal precedente amministratore integrino violazione dei doveri imposti ex art. 1130 c.c., va provato il tipo di danno correlabile alla loro violazione, ferma la sanzione della revoca del mandato, peraltro assunta dall’assemblea condominiale;
d) ne consegue, che la relativa lacuna deduttiva e probatoria preclude in radice l’accoglimento della relativa domanda.