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Revoca giudiziale dell’amministratore: qual è il foro competente?

Al termine del mandato, l’assemblea del condominio potrebbe decidere di non rinnovare l’incarico all’amministratore e di nominarne un altro. Nel caso in commento, invece, il cambio di gestione è stato richiesto da alcuni condòmini durante il mandato.

Nello specifico è stato promosso il procedimento per revoca giudiziale, ex art. 1129 cod. civ., nei riguardi della società amministratrice del fabbricato per presunte irregolarità.

A tale scopo è stato invocato il Tribunale di Lecce che, con provvedimento del 21 aprile 2022 ha risposto agli istanti.

Nella decisione in esame, però, è emersa una questione preliminare riguardante questo particolare procedimento. Si è parlato, infatti, del giudice territorialmente competente.

Sulla questione è importante non sbagliare. Infatti, mediante la revoca giudiziale del mandato, si assicura una tutela rapida ed efficace verso gli atti compiuti dall’amministratore in grado di arrecare danno agli interessi dei singoli e a quello comune. Se fosse commesso un errore nella scelta dell’ufficio, la conseguente perdita di tempo nel riassumere il procedimento dinanzi al giudice competente sarebbe, quindi, deleteria.

Approfondiamo, quindi, il caso concreto.

Revoca giudiziale dell’amministratore: qual è il foro competente? Il caso concreto

Alcuni condòmini di un complesso immobiliare avevano deciso di depositare formale ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce per la revoca giudiziale della società a responsabilità limitata amministratrice del condominio.

Le gravi irregolarità contestate erano molteplici. Secondo la tesi degli istanti, l’amministratore non aveva versato le imposte dovute dall’ente che, per questa ragione, aveva accumulato diversi debiti con l’Agenzia delle Entrate.

La società rappresentante del fabbricato non si era, inoltre, prodigata per recuperare le quote arretrate dai condòmini morosi.

Infine, per i ricorrenti, erano state commesse diverse gravi irregolarità nella gestione contabile dell’edificio e nella preparazione del bilancio consuntivo.

Insomma, sussistevano tutti i presupposti per ottenere la revoca giudiziale del rappresentante del complesso immobiliare.

La società convenuta, ritualmente costituitasi, si difendeva, preliminarmente, segnalando l’incompetenza territoriale del Tribunale adito.

Il Tribunale di Lecce, quindi, valutati gli atti, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, compensando tra le parti le spese di lite.

Revoca giudiziale dell’amministratore: quali presupposti?

L’amministratore di condominio, nell’interesse del fabbricato, deve svolgere diversi compiti ed attività, considerati essenziali, in difetto dei quali è passibile della revoca del mandato su provvedimento giudiziale.

Ad esempio, deve necessariamente convocare l’assemblea per rendere e far approvare il bilancio consuntivo oppure deve aprire il conto corrente condominiale e far transitare su di esso le quote riscosse e, ancora, deve curare l’anagrafe condominiale.

Si tratta, però, soltanto di esempi, anche se riportati nel codice civile. Non c’è, infatti, un elenco tassativo delle gravi irregolarità in presenza della quali è possibile intervenire, poiché è facoltà del giudice valutare anche altre inadempienze commesse dall’amministratore e ritenerle idonee a giustificare la revoca.

Nei casi anzidetti, quindi, su ricorso anche di uno o più condòmini, è possibile ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore, indipendentemente da una decisione assembleare e tanto meno dalla maggioranza dei proprietari «La revoca dell’amministratore… Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità (art. 1129 co. 11 cod. civ.)».

Revoca giudiziale dell’amministratore: a quale tribunale rivolgersi?

Con la decisione in esame, a proposito della competenza territoriale per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, il Tribunale di Lecce, innanzitutto, ammette che in nessuna norma del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, si fa riferimento al giudice competente per l’azione in esame.

Il magistrato, inoltre, sottolinea che si sta parlando di un procedimento camerale di natura non contenziosa. Non è, infatti, diritto dell’amministratore restare in carica a tutti i costi «dovendosi, dunque, escludere un diritto dell’amministratore alla irrevocabilità dell’incarico – diritto, peraltro, escluso in genere per qualsiasi mandatario, salvo che sia stato diversamente pattuito (art. 1723, co. 1, cod. civ.) – non può ritenersi che la revoca statuita da giudice camerale incida su un diritto dell’amministratore alla stabilità dell’incarico” (così testualmente Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 13/05/2004} 29-10-2004, n. 20957; conf. Cass. civ. Sez. Il, (ud. 07 /04/2006) 26-06-2006, n. 14742; Cass. n. 14562/2011)».

Nell’ottica di risolvere ogni dubbio, però, l’ufficio salentino precisa che non è possibile invocare il principio sancito dall’art. 23 cod. proc. civ. Il convenuto in quest’azione, infatti, non è l’ente e tanto meno l’amministratore viene citato quale rappresentante del fabbricato.

Il Tribunale competente, perciò, non può essere quello in cui ha sede il fabbricato interessato «Va in primo luogo esclusa l’applicabilità dell’art. 23 c.p.c., poiché non può ritenersi instaurata alcuna controversia propriamente condominiale, secondo l’interpretazione fornita da Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2006, n. 20076, considerato inoltre che è pacifico che l’amministratore, convenuto in giudizio per la sua revoca, non rappresenta l’ente di gestione». Per questo motivo, il giudice competente non può essere quello della sede del fabbricato.

È a questo punto, quindi, che il Tribunale de quo trova la soluzione e indica, quale foro naturale dell’azione in commento, quello del luogo in cui ha residenza o domicilio il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca «la competenza per territorio va individuata sulla scorta del forum domicilii, ossia il criterio del luogo dove si trova la residenza o il domicilio del soggetto interessato dal provvedimento».

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