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Riassunzione del giudizio a seguito della morte della parte: termini e modalita’ di notifica

È nulla e non inesistente la notifica della riassunzione di un giudizio interrotto a causa della morte di una parte agli eredi presso lo studio del legale del de cuis.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 15541, pubblicata il 1 giugno 2023.

Martedi 6 Giugno 2023

IL CASO: L’Inps agiva in giudizio contro un contribuente al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di alcuni contributi previdenziali.

Il credito azionato dall’ente previdenziale veniva ritenuto prescritto dal Tribunale che rigettava la domanda attorea.

Avverso la sentenza di primo grado, l’INPS proponeva appello. Nelle more del giudizio di appello il contribuente decedeva e il giudizio veniva interrotto.

L’Inps provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi dell’originario convenuto notificando l’atto presso il legale di quest’ultimo.

Sul presupposto che la notifica della riassunzione del giudizio effettuata agli eredi presso il procuratore costituito del de cuius (e non presso il domicilio effettivo di questi) fosse inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria, in quanto compiuta in un luogo e ad una persona non riconducibile in alcun modo agli eredi, i giudici della Corte territoriale dichiaravano estinto l’appello.

Pertanto, l’Inps investita della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto errata la decisione della Corte di Appello non essendosi quest’ultima attenuta ai principi affermati dalle Sezioni Unite su quanto possa configurarsi l’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario ed hanno accolto il ricorso promossa dall’INPS con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame.

L’inesistenza della notifica di un atto giudiziario, hanno osservato gli Ermellini, è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e precisamente:

tutte le volte in cui l’attività di trasmissione viene svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività;

oppure, tutte le volte in cui difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento e l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;

ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale ricade rientra nell’ipotesi di nullità della notifica;

Inoltre, hanno concluso, è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15541 2023

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