English EN French FR Italian IT Spanish ES

Ricorso per Cassazione: quando la notifica per posta può ritenersi perfezionata

Ai fini della notifica a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., il procedimento notificatorio non risulta perfezionato se manca la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

Lunedi 6 Maggio 2024

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10843/2024.

Il caso: Mevia riceveva la notifica di tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; avverso l’avviso di accertamento, dopo infruttuosi tentativi di accertamento con adesione e di mediazione, la contribuente proponeva tre distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Trieste; la C.t.p accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 e ritenendo fondate le censure relative alle sanzioni per i restanti avvisi.

Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Friuli – Venezia Giulia; si costituiva anche la contribuente, contestando la fondatezza del gravame dell’ufficio e proponendo appello incidentale per i medesimi motivi del ricorso introduttivo.

La C.t.r. adita rigettava entrambi i gravami, quello dell’Ufficio e quello incidentale della contribuente, e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione; la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rileva che:

a) il ricorso non risulta notificato, perché ex actis si rinvengono soltanto la prova documentale della spedizione ai fini della notifica a mezzo del servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ. e l’accettazione da parte dell’Unep della Corte d’appello di Roma dell’atto di cui l’Avvocatura generale dello Stato ha richiesto la notificazione con destinatario la contribuente Mevia;

b) pertanto, il procedimento notificatorio non risulta perfezionato, mancando la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata da parte della destinataria, non risultando documentazione al riguardo né nel fascicolo cartaceo, né in quello telematico, né dalle ricerche effettuate dalla cancelleria presso il sistema informativo della Corte di cassazione (S.I.C.), non risultando “caricato” alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto;

c) ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10843 2024

Condividi