Risarcimento del danno da fermo del veicolo: onere della prova
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27389/2022 fa chiarezza in merito alla risarcibilità del danno da fermo del veicolo nel caso in cui il danneggiato ceda il proprio credito alla autocarrozeria
Mercoledi 21 Settembre 2022 |
Il caso: La società Delta acquistava il credito che Tizio vantava nei confronti della Alfa Assicurazioni: in particolare, Tizio aveva subìto il fermo della sua vettura a causa di un incidente causato per colpa di un automobilista, assicurato con la Alfa Assicurazioni, che lo aveva costretto ad una spesa di 292,80 euro per noleggiare una vettura sostitutiva; pertanto, tra i crediti da risarcimento che il danneggiato era venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni, vi era quello per il noleggio, che il danneggiato aveva quindi alla società Delta che, di conseguenza, pretendeva di riscuoterlo dalla compagnia di Assicurazione.
La società Delta citava la compagnia di assicurazioni avanti al GdP, che rigettava la domanda, ritenendo quel credito non cedibile; la società Delta proponeva appello, che, pur ritenendo cedibile il credito, osservava che la parte non aveva fornito “prova rigorosa che il costo dell’autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito di cui è causa“.
La società Delta ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2043 c.c: per la ricorrente non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un’auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa.
La Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso, ha modo di chiarire cosa debba provare il danneggiato allorchè assuma di aver dovuto noleggiare un’auto sostitutiva in conseguenza del fermo del suo veicolo:
a) il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo non è, come si suol dire, in re ipsa: il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo;
b) la suddetta dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo;
c) dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria;
d) più chiaramente, la prova che le spese per il noleggio sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per “esplicita prova”.