Risarcimento del danno da illecito endofamiliare : presupposti
A cura della Redazione.
Nell’ordinanza n. 24249 del 4 agosto 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto dei figlie al risarcimento dei danno c.d. endofamiliare a causa di condotte lesive e depauperative del genitore.
Giovedi 11 Agosto 2022 |
Il caso: Il tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi Tizio e Mevia, respingendo le reciproche domande di addebito proposte dai coniugi, disponeva l’affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del Comune, con collocamento di queste ultime presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, fissava le modalita’ di visita da parte del padre e l’obbligo del medesimo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile d Euro 2.000,00, oltre rivalutazione Istat, nonche’ determinava l’assegno di mantenimento della moglie a carico del marito nella misura di Euro 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, con condanna di Tizio al risarcimento dei danni cagionati alle figlie per contegno pregiudizievole nei loro confronti,liquidati nell’importo di Euro 19.500,00, in favore di ciascuna delle figlie.
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado; Tizio ricorre in Cassazione, che, nell’esaminare la censura relativa al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, la ritiene infondata e sul punto osserva quanto segue:
a) la Corte di merito, a fronte della censura sollevata dall’appellante, il quale aveva contestato sia l’an debeatur (per assenza di condotte pregiudizievoli per le figlie, tali non potendo definirsi la vendita di quote societarie, o ostruzionistiche) e il quantum debeatur, ha affermato che la misura sanzionatoria doveva essere confermata, considerate le condotte di Tizio depauperative del proprio patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l’accertamento peritale, nonche’ le continue schermaglie con la ex moglie per tutto quanto riguardava le figlie minori, e che era corretta determinazione del quantum, secondo equita’.
b) per la Corte trattasi di motivazione che non puo’ essere definita del tutto apparente o carente.