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Risarcimento del danno da perdita di chance: presupposti e onere della prova

Con l’ordinanza n. 25910 del 5 settembre 2023 la Corte di Cassazione specifica quali fatti e/o circostanze il danneggiato ha l’onere di allegare e provare per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.

Giovedi 7 Settembre 2023

Il caso: Mevia conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (d’ora innanzi, per brevità, ASP) per sentirne dichiarare la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli esiti anomali dell’intervento chirurgico di mastectomia: in particolare, lamentava di aver riportato una situazione irreversibile di devastazione mammaria toracica, aggravata da una importante sintomatologia dolorosa con limitazione anche nei movimenti, della quale ascriveva la responsabilità agli inadeguati controlli post-operatori eseguiti in ospedale.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda di risarcimento danni proposti dall’attrice condannando la ASP al pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di euro 96.225,80.

Mevia proponeva appello, ritenendo che:

– la quantificazione dei danni non fosse idonea a coprire l’intero danno riportato, ossia un danno biologico non inferiore al 30-32%, e

– di aver diritto al risarcimento del danno morale e esistenziale, unitamente alla perdita di chance, tenuto conto della giovane età – 34 anni all’epoca dell’intervento- e dell’attività svolta all’epoca, di ragazza immagine, avviata ad una carriera nel settore pubblicitario e della moda;

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative, ritenendo non provato l’avvio alla carriera di modella o ragazza immagine da parte di Mevia che l’appellante denuncia esserle definitivamente precluso dalla deturpazione estetica permanente.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, in tema di perdita di chance evidenzia quali circostanze il danneggiato deve allegare e provare ai fini del relativo risacimento:

a) in riferimento all’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chances (intese come chances patrimoniali di futuro guadagno), la motivazione della Corte distrettuale è a dir poco sbrigativa, oltre che non conforme a diritto: la corte d’appello afferma che l’appellante non ha fornito alcuna prova dell’avvio di carriera nel settore pubblicitario e della moda e che e il risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza;

b) in realtà, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:

– nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità – nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto – prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;

– nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno – nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto;

– il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica ( dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata);

c) in definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato;

d) nel caso in esame, la Corte distrettuale ha omesso di considerare le seguenti evidenze probatorie:

– quanto alla limitazione della capacità lavorativa generica, il riconoscimento della invalidità civile nella misura del 67%, come da verbale della Commissione medica prodotto in atti;

– quanto al percorso fino a quel momento intrapreso dalla giovane, il book fotografico in atti predisposto dall’agenzia per modelle con la quale Mevia collaborava;

– quanto alle prospettive lavorative future, le dichiarazioni provenienti dalla stessa agenzia in ordine all’attività svolta all’epoca dalla ragazza;

e) tutte le suesposte circostanze dovevano essere valutare nella loro idoneità a comprovare non un avviato percorso lavorativo in ordine al quale poter lamentare la perdita certa di una capacità reddituale già in atto, ma la perdita della possibilità di affermarsi nel campo che la ricorrente aveva prescelto all’epoca dei fatti, della cui riuscita non poteva essere certa al momento dell’intervento sanitario, ma rispetto al quale aveva della apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore, che dopo l’accaduto le sono state del tutto precluse.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25910 2023

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