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Risponde di omicidio stradale chi investe il pedone anche se ha attraversato con il rosso

A cura della Redazione.

Risponde di omicidio colposo il conducente dell’auto che in prossimità di un attraversamento pedonale regolato da semaforo investe una persona che stava attraversando la carreggiata nonostante il semaforo pedonale avesse la luce rossa.

Venerdi 24 Maggio 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12336/2024.

Il caso: Tizio si trovava alla guida dell’autovettura Fiat Bravo procedendo a una velocità superiore ai 50 km/h consentita in quel tratto di strada; giunto nei pressi di un attraversamento pedonale regolato da semaforo, investiva il pedone Caio che stava attraversando la carreggiata procedendo da destra verso sinistra per la direzione di marcia dell’auto con il semaforo pedonale che proiettava luce rossa; il pedone riportava gravi lesioni che ne causavano il decesso.

Il tribunale riteneva responsabile Tizio del reato di cui agli artt. 589 bis c.p, e lo condannava a due anni e sei mesi di reclusione; la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado con riferimento all’affermazione della penale responsabilità, ma riduceva la pena a mesi otto di reclusione per effetto delle attenuanti già riconosciute dal giudice di primo grado e ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen.

Il difensore dell’imputato propone ricorso per Cassazione, sostenendo che – a fronte del riconoscimento del concorso di colpa del pedone (che aveva attraversato anche se il semaforo pedonale proiettava luce rossa) e della incertezza sulla velocità mantenuta dal veicolo- la sentenza impugnata non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità per Tizio. di prevedere ed evitare l’investimento, un investimento che pertanto era ascrivibile esclusivamente al comportamento imprudente e imprevedibile del pedone.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa quanto segue:

a)  i giudici di merito hanno escluso che il pedone possa essere apparso all’improvviso sulla strada e che l’impatto fosse inevitabile; inoltre, pur riconoscendo il concorso di colpa della vittima (che attraversò col rosso), hanno ritenuto che, rispettando il limite di velocità e prestando la dovuta attenzione alla strada, Tizio avrebbe potuto evitare l’evento;

b) si tratta di motivazioni complete, non contraddittorie e non manifestamente illogiche, conformi ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo;

c) è principio consolidato che in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile;

d) nel caso di specie,  l’ostacolo rappresentato dal pedone non era in concreto imprevedibile, non solo per la presenza dell’attraversamento pedonale (pur regolato da impianto semaforico), ma soprattutto perché, quando avvenne l’impatto, la vittima aveva attraversato quasi interamente le due corsie dalle quali è composta la semicarreggiata che l’imputato stava percorrendo.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 12336 2024

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