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Sbalzi di corrente arrecano danni all’ascensore del condominio: a chi spetta la giurisdizione

A cura della Redazione.

Con l’ ordinanza n. 258/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno chiarezza su chi spetti la giurisdizione a decidere le controversie aventi ad oggetto i danni causati da sbalzi elettrici all’ascensore di un condominio.

Martedi 6 Febbraio 2024

Il caso: Il Condominio Alfa, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva innanzi al Tribunale di Catania, la società Delta S.p.A., chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni all’impianto ascensore dell’edificio condominiale, che la ricorrente assumeva cagionati da un forte sbalzo di tensione nella fornitura dell’energia elettrica.

Il Tribunale di Catania, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo; sul punto rilevava che:

– la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica sono servizi pubblici essenziali, affidati in concessione dallo Stato al gestore della rete;

– conseguentemente le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione della previsione dell’art. 33 de. D.Lgs. n. 89 del 1998, nel testo all’epoca vigente.

Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, veniva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il TAR della propria giurisdizione.

Le Sezioni Unite, investite della questione, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, osservano:

a) ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza;

b) ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell’inconveniente;

c) nel caso in esame, si è al di fuori di un procedimento amministrativo e di un provvedimento autoritativo, che abbia inciso sulla posizione del privato, discutendosi, al contradio, di danni derivanti dalla difettosa erogazione del servizio.

Allegato:

Cassazione civile S U ordinanza 258 2024

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