Scongiurato il rischio blocco mediazioni in condominio
La riforma del condominio ha introdotto nella disciplina condominiale l’art. 71-quater disp. att. c.c. che ha disposto quanto segue:
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., secondo comma.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., secondo comma. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
Con la recente riforma del processo civile (D.lgs 149/2022), il legislatore ha disposto l’abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del vigente articolo 71-quater disp. att. c.c. mantenendo in vigore il solo comma 1 che definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale e novellando il comma 3 con il rinvio all’articolo 5-ter.
Il terzo comma è stato invece modificato nel seguente modo: al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter Dlgs. n. 28/2010.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, mentre le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 dovevano avere effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e essere applicate ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
È sorto però un grave problema.
Con la legge di Bilancio (legge 197/2022), il legislatore ha anticipato sia pure parzialmente l’entrata in vigore della riforma.
Questo ha portato alla seguente situazione: le modifiche all’articolo 71-quater sono entrate in vigore anticipatamente, il nuovo articolo 5-ter (che sostanzialmente sostituisce l’attuale disciplina) invece no (operativo soltanto dal 30 giugno 2023).
L’articolo 37 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto PNRR) ha risolto il problema “allineando” le scadenze.
Quindi allo stato attuale la situazione è la seguente:
– il 30 giugno entra in vigore il nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 28/2010.
– in contemporanea, vengono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 del vigente articolo 71-quater disp. att. c.c.;
– restano in vigore solo il comma 1 dell’articolo 71-quater disp. att. c.c., che definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale, e il comma 3 dello stesso articolo, che viene riscritto per rinviare all’articolo 5-ter.