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Se l’INPS revoca la pensione di inabilità si può adire direttamente il giudice.

A cura della Redazione.

Nell’ordinanza n. 3006/2023 la Corte di Cassazione precisa che in caso revoca della prestazione previdenziale da parte dell’INPS non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Lunedi 13 Febbraio 2023

Il caso: la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva negato la pensione di inabilità a Tizio a seguito di un provvedimento di revoca emesso dall’Inps per sopravvenuta carenza del requisito sanitario a far data dal 10.2.2011.

Per la Corte distrettuale, la domanda giudiziale era improponibile poiché, all’esito del provvedimento di revoca, non era stata presentata domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione, ma era stato adito direttamente il giudice.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il motivo di impugnazione, evidenzia quanto segue:

a) l’orientamento espresso dalla Corte d’appello non può essere condiviso: esso rispecchia l’assunto di questa Corte, ribadito per anni, secondo cui in caso di revoca delle prestazioni per invalidità civile basata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, vi era la necessità di proporre domanda amministrativa in seguito alla revoca, donde l’improponibilità della domanda giudiziale;

b) la questione è stata poi rimessa alle Sezioni Unite, che, pronunciando sull’interpretazione dell’art.4, co.3-quater d. I. n.323/96 (sent. 14561/22) – secondo cui “avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario” – hanno affermato il principio per cui: “in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”;

Pertanto, la statuizione di improponibilità della domanda giudiziale emessa dalla Corte d’appello è infondata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3006 2023

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