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Sentenza di primo grado riformata in appello e domanda di restituzione: modalità e termini

Avv. Giuseppe Pio Capogrosso.

La domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata in appello può essere proposta anche in separato giudizio.

Mercoledi 15 Novembre 2023

Con la recente sentenza n.2659 pubblicata l’8.11.2023 il Tribunale di Taranto, pronunciando su ricorso ex art. 281-decies c.p.c. (rito civile semplificato introdotto dalla riforma Cartabia) presentato da un Comune, ha condannato il convenuto-resistente alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione di un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato.  

Più precisamente, la vicenda trae origine dalla domanda che l’ente territoriale ha proposto nei confronti di un privato, per la restituzione di una ingente somma versata in esecuzione di sentenza di primo grado contenente la condanna al risarcimento di danni fisici rivenienti da una caduta, asseritamente causata da insidia stradale. La sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’ente, era stata integralmente riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria e successivamente, in cassazione, era stato pure respinto il ricorso proposto dal privato.  

Il resistente, costituendosi nel giudizio restitutorio, ha eccepito che:

– la domanda di accertamento del diritto alla restituzione dell’importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado non era ammissibile per il principio del ne bis in idem, posto che il Comune proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado avrebbe dovuto proporre la domanda restitutoria ai Giudici del gravame, a pena di decadenza, ma non lo aveva fatto;

– la Corte d’Appello aveva accolto l’appello incidentale ma non si era pronunciata sulla domanda restitutoria che non era stata formulata;

– in seguito, il Comune, resistendo con controricorso al ricorso per cassazione proposto dal privato, aveva prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado;

– la vicenda giudiziaria tra il privato ed il Comune era coperta dal giudicato, anche per la domanda restitutoria;

– il giudicato formale e sostanziale si era prodotto per il dedotto ed il deducibile.  

Il Tribunale, rigettata l’eccezione, ha accolto la domanda di restituzione osservando che « nel caso in esame, la domanda proposta non viola il principio del ne bis in idem. Il resistente ha sostenuto che il Comune, proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado al fine di ottenerne la riforma integrale, avrebbe dovuto proporre la domanda restitutoria per l’importo versato; da tale argomentazione fa scaturire un “effetto decadenziale” e, quindi, la “non ammissibilità” della domanda proposta nel presente giudizio. La tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni: 1) il Comune ha proposto il gravame incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado con una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio da parte dei Giudici di secondo grado (cfr. comparsa costitutiva del giudizio d’appello allegata al fascicolo telematico del resistente); 2) dalla mancata proposizione della domanda restitutoria non è derivato alcun effetto decadenziale nel senso dedotto dalla difesa del resistente, in quanto, se è vero che detta domanda è ammissibile nel giudizio d’appello, non operando per essa il divieto dell’art.345 cpc, è altrettanto vero che la mancata proposizione non produce effetti preclusivi sul piano della tutela delle parti, successiva alla formazione del giudicato; 3) per il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, non esercitato nel giudizio di gravame e, quindi, non valutato dai Giudici d’Appello non può configurarsi alcuna acquiescenza;  4) in giurisprudenza, è pacifico il principio secondo cui “qualora il Giudice d’Appello, riformando la sentenza di primo grado con la quale l’appellante era stato condannato a corrispondere delle somme all’appellato, ometta di pronunciarsi sulla domanda con la quale l’appellante aveva chiesto la condanna dell’appellato a rimborsare le somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza riformata, l’appellante medesimo ha la possibilità alternativa – al fine di ottenere il rimborso – di proporre giudizio di legittimità oppure di instaurare un nuovo giudizio di cognizione ordinaria (eventualmente anche mediante l’instaurazione di procedura monitoria) onde ottenere una pronuncia di condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della riformata sentenza di primo grado”; 5) se quindi, non si configura la “consumazione del diritto alla restituzione di somme” in presenza della domanda di ripetizione proposta dinanzi ai Giudici del gravame, non seguìta da statuizione favorevole nonostante l’accoglimento dell’appello, a fortiori, non opera alcun vincolo preclusivo (come il giudicato) se il solvens che paga il dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado decida di agire per la ripetizione delle somme nei confronti dell’accipiens all’esito dei tre gradi di giudizio, come avvenuto nella fattispecie; 6) del pari, non opera alcun vincolo “di giudicato” per la domanda di accertamento del diritto alla restituzione quale prius della domanda di condanna (cfr. conclusioni formulate dal Comune in ricorso) giacchè l’effetto caducatorio del titolo giudiziale che aveva giustificato la solutio determina l’accertamento (invero, automatico) della pretesa restitutoria. ».  

Il Tribunale ha osservato, infine, che il solvens deve essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e, in questo caso, non operando la disciplina sulla ripetizione dell’indebito oggettivo (art.2033 c.c.), va esclusa ogni valutazione sulla condizione soggettiva dell’accipiens al fine di stabilire la decorrenza degli interessi «… quindi, dovendo ricostruirsi il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato, gli interessi dovuti per la prestazione pecuniaria in restituzione devono decorrere dal giorno del pagamento. ». (per tale profilo, cfr. Cass. sez.III 12.11.2021 n.34011) .

Allegato:

Tribunale Taranto sentenza 2659 2023

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