Separazione: la somma forfettaria destinata alle vacanze dei figli è rivalutabile annualmente
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10290/2023 ha chiarito che anche l’assegno forfettario corrisposto dal genitore obbligato per le vacanze dei figli è soggetto all’adeguamento Istat, a differenza della corresponsione a rimborso prevista per le spese straordinarie.
Martedi 2 Maggio 2023 |
Il caso: Il Tribunale di Milano rigettava l’appello proposto da Tizio nei confronti di Mevia e per l’effetto confermava la sentenza del Giudice di Pace di Milano con cui era stata respinta l’opposizione a precetto proposta da Tizio concernente l’intimazione di pagamento della somma di € 2.051,64, dovuta a titolo di adeguamento Istat sull’assegno mensile per il mantenimento della prole e sul contributo destinato alle vacanze estive dei figli, determinato dalla Corte d’appello di Milano in sede di separazione personale tra i coniugi, nell’importo annuo di € 2.500 per ogni figlio, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Tribunale riteneva che:
– anche l’assegno annuale stabilito per le vacanze estive dei figli dovesse essere rivalutato secondo gli indici Istat poiché nel caso di specie era stata prevista la corresponsione forfettaria, che, a differenza di quella a rimborso, prescinde dal sostenimento o meno delle stesse spese, invece quantificate in misura fissa;
– con quella statuizione, mai impugnata dall’odierno ricorrente, si era inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo quantificabile in anticipo, in osservanza del principio di proporzionalità rispetto alla situazione economica dei genitori e alle consuetudini di vita dei figli.
– per le spese straordinarie il rimborso viene tendenzialmente effettuato nell’immediatezza della stessa spesa, e perciò non vi è ragione di adeguamento Istat, mentre, in base alla ratio dell’art.337 ter c.c., anche sulla quantificazione forfettaria annuale delle spese per vacanze estive è dovuta la rivalutazione.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:
a) questa Corte ha precisato la distinzione tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento;
b) il Tribunale ha fatto applicazione di detti principi, per quanto ora di interesse, ossia solo con riguardo alla rivalutazione automatica della voce di spesa di cui trattasi, sostanzialmente rilevando che il contributo forfettario annuale di € 2.500,00 a carico del padre per le vacanze estive dei figli è stato disposto in misura fissa dalla Corte d’appello, all’evidenza sul presupposto, non posto in discussione dall’odierno ricorrente, che tale fosse il costo delle vacanze dei figli;
c) pertanto il Tribunale ha inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo certo nel suo costante e prevedibile ripetersi a cadenza annuale, integrativo del contributo di mantenimento mensile perché anch’esso destinato ai bisogni ordinari dei figli e rientrante nel loro regime di vita, nonché, come tale, assoggettabile all’automatico adeguamento lstat ai sensi dell’art. 337 ter c.c., a tutela dell’interesse della prole, altrimenti pregiudicato.