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Separazione personale dei coniugi e presupposti per l’addebito

Anche un unico episodio violento posto in essere dal coniuge può determinare una dichiarazione di addebito della separazione.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12662 del 9 maggio 2024.

Martedi 14 Maggio 2024

Il caso: La Corte d’Appello di Catania, Sezione della Famiglia, delle Persone e dei Minori, rigettava l’appello proposto da Tizio avverso la sentenza del Tribunale di Catania, confermando le statuizioni del giudice di primo grado anche in merito all’addebito a carico di Tizio della separazione.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo tra l’altro la  violazione dell’art. 2729 C.C. per avere la Corte gravata ritenuto, ai fini dell’addebito, la prova di una violenza subita dalla ex moglie Mevia ad opera di Tizio, in assenza, oltre che di prova diretta in ordine alla causa, di presunzioni gravi, precise e concordanti in tema di prova presuntiva, ove risalire al fatto ignoto concernente la causa della lesione consistente nel piccolo ematoma sul labbro inferiore della ex moglie.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, espone le seguenti argomentazinoi:

a) in ordine all’addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;

b) i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione;

c) quanto detto sopra vale anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;

d) nel caso in esame,  risulta accertata la violenza posta in essere dal ricorrente nei confronti della ex moglie, oggetto di percosse, attraverso un ragionamento probatorio non ripetibile perché motivato in modo non illogico sì che deve ritenersi che i coniugi abbiano interrotto il loro rapporto coniugale per via degli indicati episodi di violenza, come accertati in sede di merito.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 12662 2024

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