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Separazione tra coniugi: soggetti a revocatoria i trasferimenti immobiliari in favore dei figli

Nell’ambito delle separazioni tra coniugi è abbastanza frequente che questi ultimi nel regolare i loro rapporti stabiliscano di trasferire beni immobili o diritti minori su beni di loro proprietà in favore dei figli.

Martedi 8 Marzo 2022

In questi casi i creditori di entrambi i coniugi o di uno di essi possono agire in giudizio con l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 del Codice Civile per far dichiarare l’inefficacia nei loro confronti dei suddetti trasferimenti?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7178/2022, pubblicata il 4 marzo 2022.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal giudizio promosso da una finanziaria che conveniva in giudizio due coniugi chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli accordi di separazione con i quali i convenuti avevano trasferito, in sede di separazione, successivamente omologata dal Tribunale, alcuni beni immobili di loro proprietà in favore dei figli, provvedendo anche alla trascrizione nei registri immobiliari.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto da entrambi i coniugi, originari convenuti.

Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso da questi ultimi.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato loro torto, dichiarando inammissibile i motivi del gravame.

Gli Ermellini hanno ritenuto corretta la decisione impugnata avendo la Corte di Appello applicato correttamente il principio giurisprudenziale secondo cui è suscettibile di azione revocatoria ordinaria l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile.

Tale azione, hanno continuato, non trova ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ) né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, in quanto nella specie si contesta non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Poiché, ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale – hanno concluso i giudici di legittimità – l’azione revocatoria ordinaria è senz’altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, 3° comma c.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7178 2022

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