Servizio prestato pre-ruolo e ricostruzione di carriera
Avv. Luciano Asaro.
Accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato e la collocazione nella relativa fascia stipendiale, va inoltre affermato il diritto della stessa a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini indicati seppur nel limite della prescrizione quinquennale (cinque anni a ritroso dalla notificazione dell’atto introduttivo).
Giovedi 1 Febbraio 2024 |
Il Ministero, in conclusione, va condannato a provvedere in conformità, nonché a pagare alla parte ricorrente, per l’effetto, le differenze retributive ad essa spettanti in regione della succitata ricostruzione, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo, comunque, nel limite della pur eccepita prescrizione quinquennale.
Il caso: La ricorrente, impugnando il decreto di ricostruzione di carriera, rivendicava il fatto che i 9 anni dl servizio pre-ruolo venissero parificati integralmente a quelli di ruolo nel frattempo maturati, senza i suddetti limiti previsti dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994.
In particolare chiedeva che, contrariamente a quanto dispone l’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, ed in ossequio, invece al principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, detta anzianità venisse conteggiata per intero ai fini della progressione in carriera e della fascia stipendiale, al pari di quanto avviene per il periodo lavorato in regime di contatto a tempo indeterminato, e non quindi con i limiti imposti dalla norma citata.
Seguendo un orientamento maggioritario, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 582 del 12/07/2023, ha accertato che, al fine di evitare ogni forma di discriminazione, il giudice è chiamato ad accertare in concreto se per effetto dell’applicazione dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 si sia verificata o meno una discriminazione per il ricorrente.
L’accoglimento della domanda della ricorrente dipende dunque dall’accertamento in concreto della dedotta discriminazione, la cui sussistenza va verificata mediante la comparazione del trattamento riservato alla stessa con quello riservato ad altro docente assunto ab origine a tempo indeterminato; comparazione da realizzare attraverso un raffronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell’assunzione a tempo indeterminato ed il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell’immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” e/o dallo stato matricolare in atti.
È irrilevante ai fini del decidere il fatto che la ricorrente potrà recuperare il terzo accantonato ex art. 4, comma 3, D.P.R. n. 399/1988. Infatti, è documentato che la ricorrente, ad oggi, non ha recuperato il terzo accantonato sicché il futuro recupero non fa venire meno la discriminazione perpetrata in suo danno all’atto di assunzione in ruolo.
Va dunque accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato.
Risulta fondata la pretesa della ricorrente di vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010.
A parere del Giudicante, la doppia clausola di “salvaguardia” di cui all’articolo 2 del C.C.N.L. del 2011 introduce all’evidenza una disparità di trattamento fra il personale che all’1.9.2010 aveva in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e coloro che invece erano assunti a tempo determinato, che non trova giustificazione in “ragioni oggettive”.