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Sezioni Unite: unioni civili, convivenza inziata prima della Legge Cirinnà e assegno di divorzio.

Con la sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano in merito alla possibilita’ di valutare, ai fini del riconoscimento dell’assegno di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, nel caso di unione civile costituita ai sensi della L. n. 76 del 2016, articolo 1 e della quale sia stato pronunciato lo scioglimento, i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all’instaurazione dell’unione civile.

Lunedi 8 Gennaio 2024

Il caso: Mevia conveniva in giudizio Lucilla chiedendo lo scioglimento dell’unione civile con la stessa costituita con la esclusione dell’obbligo di corrispondere un assegno alla convenuta, avuto riguardo all’autosufficienza economica della stessa; si costituiva Lucilla la quale non si opponeva allo scioglimento dell’unione, ma chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento dell’assegno, in considerazione dello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l’attrice e dell’oggettivo peggioramento delle sue condizioni economiche.

All’esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale riconosceva a Lucilla un assegno provvisorio di Euro 350,00 mensili, confermato dalla Corte d’appelloa seguito del reclamo proposto da Mevia; il Tribunale, dopo aver pronunciato lo scioglimento dell’unione riconosceva a Lucilla, un assegno di Euro 550,00 mensili.

La Corte d’Appello rigettava la domanda di riconoscimento dell’assegno proposta da Lucilla, osservando che il pregiudizio economico asseritamente dalla stessa subito per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivo con la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza, dove viveva con i genitori, nella città dove aveva intrapreso la convivenza con Mevia, nnochè le sue dimissioni erano tutti fatti irrilevanti trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76, in quanto non avente efficacia retroattiva.

Lucilla ricorre in Cassazione, che, investita della decisione della controversia, ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, avente ad oggetto la possibilita’ di valutare, ai fini del riconoscimento dell’assegno di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, nel caso di unione civile costituita ai sensi della L. n. 76 del 2016, articolo 1 e della quale sia stato pronunciato lo scioglimento, i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all’instaurazione dell’unione civile.

Le Sezioni Unite preliminarmente rilevano che negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’articolo 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

Quindi, in conclusione, la questione sollevata dall’ordinanza interlocutoria puo’ essere risolta mediante l’enunciazione del seguente principio di diritto:

“In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiamato dalla L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 25, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorche’ lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76 cit”.

Allegato:

Cassazione Sezioni Unite sentenza 35969 2023

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