Sì alla multa per l’auto priva di assicurazione parcheggiata in area privata.
A cura della Redazione.
E’ legittima la multa al proprietario dell’auto priva di assicurazione lasciata in sosta in area privata se comunque il luogo è aperto alla circolazione veicolare.
Martedi 17 Gennaio 2023 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 37851/2022.
Il caso: Tizio proponeva opposizione nei confronti del verbale di accertamento e di quello di sequestro amministrativo, con i quali la Polizia locale del Comune Alfa lo aveva sanzionato per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, e il Tribunale, quale giudice di appello, respingeva l’impugnazione, ritenendo che la tesi dell’appellante in ordine alla circostanza che, trattandosi di un parcheggio privato, non avrebbe trovato applicazione l’obbligo di copertura assicurativa, si sarebbe infranta contro l’evidenza di un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare; l’equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico non avrebbe potuto impedire la possibilita’ di sinistri stradali.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare tutti i motivi del ricorso, relativamente alla sosta in area privata. precisa che:
a) il Tribunale ha affermato che, come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio e’ comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non e’ seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi;
b) secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale la definizione di “strada”, che comporta l’applicabilita’ della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprieta’ di una determinata area, bensi’ dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva;
c) trattasi di una valutazione di fatto, astrattamente plausibile perche’ riferita alla visione diretta delle fotografie dei luoghi, e dunque insindacabile in sede di legittimita’.