Si’ all’addebito della separazione anche per un solo episodio di violenza
A cura della Redazione.
Nell’ordinanza n. 22294/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse.
Mercoledi 21 Agosto 2024 |
Il caso: nel giudizio di separazione personale tra Tizio e Mevia il Tribunale di Urbino pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitando la stessa ad entrambi, rigettando la domanda di assegno di mantenimento della moglie e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
La Corte di Appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da Mevia, addebitava la separazione a Tizio a causa delle condotte violente e reiterate dallo stesso tenute e poneva a carico di quest’ultimo il contributo di mantenimento della moglie, quantificato in Euro 2.000 mensili, condannando l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non aveva esaminato le dichiarazioni rese dalla moglie nel procedimento penale celebrato a carico di Tizio: in particolare Mevia aveva riferito di un unico episodio di violenze.
La Cassazione, nel ritenere infondata la censura, osserva quanto segue:
a) in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
b) le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
c) le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio coniugalis;
d) nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, e ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causa scatenante dell’irreversibilità della crisi coniugale.