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Si applica anche ai pignoramenti pendenti il nuovo limite di impignorabilita’ delle pensioni

Con il decreto legge 115/2022, (meglio conosciuto come “decreto aiuti bis”), convertito con la legge 140/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/9/2022 ed entrato in vigore il successivo 22 settembre, il legislatore ha innalzato l’importo minimo di impignorabilità delle pensioni (c.d. minino vitale) da euro 702,42 ad euro 1.000,00 modificando il comma 8 dell’art. 544 del Codice di procedura civile.

Il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni è applicabile alle procedure esecutive pendenti al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto aiuti bis?

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Catania con un ordinanza pubblicata il 27 settembre scorso fornendo risposta affermativa alla domanda.

Con l’ordinanza in commento il giudicante, in forza del principio tempus regit actum ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità di un pignoramento presso terzi notificato prima della predetta modifica per violazione del nuovo limite di impignorabilità delle pensioni.

Secondo il giudice catanese, in mancanza di una disciplina transitoria, l’articolo 545 c.p.c., nella nuova formulazione, si applica anche alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Ciò alla luce della ratio della sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla disciplina transitoria di cui ai limiti di impignorabilità delle pensioni introdotti dal decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modifiche nella legge n. 132 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 23, comma 6 del predetto decreto, nella parte in cui non prevedeva che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali si applicasse anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Tenuto conto che la modifica introdotta dal c.d. “decreto aiuti bis”, ha osservato il Tribunale, “risponde ad una esigenza sociale di derivazione costituzionale (art. 38 Cost), volendo il legislatore garantire la “conservazione” dei mezzi di sussistenza adeguati alle esigenze di vita del pensionato, in particolar modo nell’attuale periodo storico in cui imperversa la crisi economica”, applicare il nuovo limite di impignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c. solo alle nuove procedure esecutive configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori, fondata esclusivamente sulla data di notifica del pignoramento.

Allegato:

Tribunale Catania ordinanza 27 settembre 2022

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