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Sinistri stradali: azione diretta del terzo trasportato e onere della prova

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.1044/2024 fa chiarezza in merito ai presupposti in presenza dei quali il terzo trasposrato ha azione diretta nei confronti della assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro.

Lunedi 25 Marzo 2024

Il caso: Il Tribunale di Napoli, confermando la semtenza di primo grado resa dal Giudice di Pace, rigettava la domanda di Tizio volta alla condanna della compagnia Alfa, in quanto assicuratrice di Caio, al risarcimento dei danni subìti quale terzo trasportato a bordo del motociclo di proprietà dello stesso Caio a seguito di sinistro nel quale era rimasto coinvolto.

Tizio ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata deducendo come secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c in quanto la sentenza impugnata ha determinato una inversione dell’onere della prova degli elementi costituitivi del danno ponendolo in capo al terzo trasportato quando, ai sensi dell’art. 2054, 1° co. c.c., è il conducente che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Suprema Corte, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato Caio, non risultando nei suoi confronti perfezionata la notifica del ricorso, nel rietnere fondata la censura, richiama i seguenti principi in materia di risarcimento del terzo trasportato e di onere della prova:

a) in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;

b) ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito”.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza 1044 2024

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