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Sinistri stradali, frazionamento del credito e onere della prova a carico del danneggiato.

Con l’ordinanza n. 2278/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla questione attinente al c.d. frazionamento del credito nel caso in cui il danneggiato in un sinistro stradale promuova due distinti procedimenti avanti al Gdp e al tribunale per il ristoro dei danni rispettivamente alle cose e alla persona.

Martedi 21 Marzo 2023

Il caso. Tizio conveniva in giudizio Roma Capitale, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni personali da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Roma, a causa di radici di alberi presenti sul manto stradale, non segnalate, che avevano provocato la sua caduta dalla moto.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di aver in precedenza gia’ promosso un separato giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, per i danni alla moto derivanti dal medesimo incidente, giudizio che si era concluso con una sentenza di condanna di Roma Capitale ormai passata in giudicato.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la stessa fosse improponibile per l’illegittimo frazionamento del credito; la decisione di primo grado veniva poi confermata dalla Corte d’appello, che riteneva che la scelta di Tizio di agire separatamente per il danno al motociclo e per il danno alla persona non era stata determinata dall’effettiva incertezza sul consolidamento degli esiti negativi della malattia; pertanto la proposizione in due diversi giudizi delle domande di risarcimento dei danni derivanti da un unico incidente si risolveva in un abuso dello strumento processuale.

Tizio ricorre in Cassazione, rilevando che:

– la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che egli aveva fatto espressa riserva, nel proporre il primo giudizio davanti al Giudice di pace, di agire con un autonomo giudizio per il risarcimento dei danni fisici subiti, in quanto gli stessi non si erano ancora stabilizzati;

– per costante giurisprudenza, la seconda domanda risarcitoria puo’ essere proposta separatamente in presenza di un dubbio circa la stabilizzazione degli esiti dannosi, elemento che la sentenza impugnata non avrebbe considerato.

Per la Cassazione il ricorso è infondato: sul punto ribadisce quanto segue:

a) le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;

b) nella materia specifica del risarcimento dei danni da responsabilita’ civile, e’ stato in piu’ occasioni affermato il principio per cui non e’ consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, gia’ verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e cio’ neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento;

c) tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale;

d) quindi, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, cio’ puo’ avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte dell’attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento, interesse che non puo’ consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunita’ e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi;

e)  nel caso in esame, la Corte distrettuale ha ricostruito la cronistoria delle due cause e, valutando in modo globale le prove, ha escluso che Tizio avesse dimostrato la sussistenza di una qualche incertezza sui residui postumi dell’incidente allorquando decise di dare inizio alla prima causa davanti al Giudice di pace di Roma; anzi, la sentenza impugnata ha posto in luce la singolarita’ della scelta dell’odierno ricorrente di intraprendere il primo giudizio pochissimi giorni prima di una visita medica gia’ fissata proprio per accertare le sue condizioni di salute.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 2278 2023

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