Sospensione dei termini alle cause in materia di famiglia: il Tribunale di Udine si discosta dalla Cassazione.
A cura della Redazione.
Si segnala la sentenza del 27 luglio 2023 nella quale il Tribunale di Udine, intervendo sulla questione della applicabilità o meno della sospensione dei termini alle cause in materia di mantenimento del coniuge e dei minori, fornisce una soluzione che disattende quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 18044/2023.
Martedi 29 Agosto 2023 |
Il caso: Nell’ambito di un procedimento in materia di famiglia, il resistente chiedeva di chiarire se nel computo dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi con decorrenza dal 14.6.2023, andasse o meno considerata la sospensione feriale dei termini processuali.
Il Giudice istruttore del Tribunale adito, nel dare risposta positiva al quesito e quindi nel ritenere applicabile al procedimento la sospensione feriale dei termini, così motiva la propria decisione:
a) con la recente ordinanza n. 18044/2023 la Corte di Cassazione ha sostenuto che la sospensione feriale dei termini processuali ex artt. 1 e 3 della L. n. 742/69 non si applichi alle cause in materia di mantenimento del coniuge e dei minori, operando una interpretazione estensiva della nozione di cause civili relative agli alimenti contenuta nell’art. 92, R.D. n. 12/41, (anche) alla luce della previsione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20, poi convertito nella L. n. 27/20 e successive proroghe, contenente misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19;
b) la suddetta norma escludeva dalla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile le cause in materia di “diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”;
c) il Tribunale adito ritiene di non aderire al principio di diritto sopra indicato, poiché basato su di una norma di carattere eccezionale e di natura temporanea, allo stato abrogata, come tale inidonea ad essere impiegata come criterio di interpretazione autentica;
d) la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha da tempo affermato, al contrario, che la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché esse non rientrano nella materia degli “alimenti” richiamata dall’art. 92 del R.D. n. 12/41 (art. 433 e ss c.c.): tale orientamento si fonda sul carattere eccezionale dell’art.3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l’elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (in termini, v. Cass. n. 18015/2019; Tribunale di Siena 19.7.2023 e Tribunale di Parma 26.7.2023);
Decisione: il Giudice adito, ritenuto di aderire, come condiviso con la Sezione Famiglia del Tribunale di Udine, al consolidato orientamento della Suprema Corte da ultimo richiamato, precisa che al presente procedimento si applica la sospensione feriale dei termini.