Spese straordinarie: interesse del minore e sostenibilità economica da parte dei genitori.
Avv. Beatrice Perini.
La Cassazione, con la recente ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564, è tornata ad esprimersi in merito alla tematica relativa alla scelta della scuola pubblica o privata da parte di genitori separati e alla relativa ripartizione delle rette.
Nel caso specifico la madre agiva in via monitoria per ottenere il rimborso della quota di spettanza del padre di alcune spese straordinarie da lei interamente sostenute, tra le quali le rette della scuola superiore privata della figlia; il padre, che ai tempi aveva comunicato di non concordare sulla scelta di un istituto non statale tramite e mail inviata dal suo legale, decideva di proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
La doglianza veniva parzialmente accolta (Euro 3.623,57 su Euro 5.705,48 accertati in primo grado), in quanto, da un lato, alcune spese venivano ritenute come già rientranti nell’ordinario contributo al mantenimento della figlia, (quanto ad Euro 969,76) e, dall’altro lato, perché relative a spese (pari ad Euro 2.653,81), derivanti dall’iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado privata, per la quale era stato previamente opposto dissenso.
La Cassazione, chiamata ad esprimersi su tale vicenda, statuisce in realtà su più fronti.
Innanzitutto dichiara validamente espresso il dissenso manifestato tramite difensore, e non tramite raccomandata firmata personalmente dalla parte.
La giurisprudenza è pacifica infatti nel ritenere che “gli atti stragiudiziali – purché non abbiano valore contrattuale, richiedendosi per questi la volontà imprescindibile della parte – ben possono essere validamente compiuti dal difensore, perfino se questi non sia il medesimo difensore nominato per il processo. Tanto si è affermato per la costituzione in mora, atto giudico in senso stretto non negoziale. Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass., n. 17997/2002; Cass., n. 3873/2006, con riferimento ad una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell’atto giuridico extragiudiziale; Cass., n. 2965/2017).
Lo stesso principio si è affermato con riferimento alla richiesta di risarcimento. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 22, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né, in particolare, una proposta transattiva, sicché l’indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome del danneggiato. Il principio va, poi, tenuto fermo anche nel caso in cui il legale autore della richiesta nella fase extragiudiziale ed il difensore successivamente designato dal danneggiato per il giudizio non coincidano (Cass., n. 1444/2000)”.
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., n. 15240/2018).
Secondo la Cassazione inoltre le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole (Cass., n. 3835/2021).
Ma scendendo nel “cuore” della fattispecie, il principio giuridico enunciato in questa sentenza che porta a profonde riflessioni si annida nella statuizione per la quale secondo la Cassazione il Giudice di merito ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell’esistenza dell’eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica.
Su tale aspetto la Corte (d’Appello) avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021).
Le due linee direttrici sono, quindi, l’interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016). Nella decisione della Corte non si fa alcun cenno alle motivazioni addotte nell’odierno controricorso del coniuge, ma la decisione è fondata sulla accertata esistenza del dissenso.
Ancora una volta il “faro” a cui fare riferimento è l’interesse del minore: la valutazione principale da effettuare è, sempre, cosa è meglio per un figlio.
In secondo luogo, giusto e corretto fare una valutazione in merito alle capacità economiche dei genitori, in modo da non andare oltre la sostenibilità delle spese per entrambi.
A prescindere da regolarità formali e procedurali, la Corte ricorda ancora una volta a noi operatori del diritto e a tutti i genitori che la prima e più importante valutazione da effettuare in ogni controversia che li riguardi rimane sempre il bene dei figli; serve una estrema e delicata concretezza da ricercare in quel bilanciamento di interessi delle parti dove il bene dei bambini sale sulla bilancia con il maggior peso di chi ha diritto a una maggiore tutela, attenzione e cura.