Stalking condominiale: l’ammonimento del Questore
L’ammonimento per stalking è una misura preventiva introdotta dal Dl 11/2009 convertito legge 38/2009 (successivamente estesa, dal Dl 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, alle violenze domestiche)
Si tratta di uno strumento amministrativo con finalità dissuasiva e funzione cautelare, propedeutico al procedimento penale vero e proprio. Tale strumento è utilizzato anche per fermare lo stalker condominiale.
Ai sensi dell’articolo 8, esso può essere adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza, prima che sia proposta querela, qualora la vittima denunci comportamenti potenzialmente integranti fattispecie di reato.
Si tratta di un rimprovero formale che il Questore rivolge “oralmente” al potenziale persecutore, invitandolo a desistere immediatamente da tali atteggiamenti e a tenere una condotta conforme alla legge.
Il procedimento ex art. 8 del D.L. n. 11/2009: l’iniziativa della vittima dello stalker
Con riguardo all’iter procedurale, il procedimento ex art. 8 del D.L. nr. 11/2009 è ad iniziativa di parte, in quanto è la persona offesa che si rivolge all’Autorità di Pubblica Sicurezza, esponendo i fatti e avanzando richiesta di ammonimento nei confronti del soggetto autore della condotta; una volta ricevuta l’istanza, il Questore pone in essere un’attività istruttoria, al fine di accertare la fondatezza dei fatti e valutare la pericolosità sociale del soggetto de quo.
Il Questore può ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati o il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione delle persone offese. Il condomino-stalker è ammonito con urgenza dal questore con provvedimento che può essere adottato sulla base degli atti in proprio possesso e senza procedere ad un’ulteriore audizione dell’interessato (Tal Lazio, sez. I, 07/07/2020, n. 7840).
Il Questore infatti può valutare se sia “necessario” effettuare ulteriori indagini, ben potendo comunque ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati ovvero il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa, connotata in quanto tale dalla sommarietà della delibazione originaria.
Il provvedimento del Questore
Qualora l’istanza sia ritenuta fondata, verrà quindi adottato il decreto orale di ammonimento, mediante il quale il Questore impone al soggetto interessato di tenere una determinata condotta, attiva od omissiva, conforme alla legge.
L’istituto dell’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.
Ne consegue che, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, non è necessario che la responsabilità dello stalker sia accertata con un grado di certezza tale da poter sostenere anche un’imputazione per il reato di cui all’art. 612 bis, c.p. (Tar Roma, sez. I, 10/08/2018, n. 8968).
In ogni caso non è necessario, ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato, che l’Amministrazione convochi l’interessato tutte quelle volte in cui gli atti a disposizione dell’amministrazione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., per supportare l’ammonimento (Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8/03/2019, n. 230; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 12/12/2016, n. 2885).
Gli effetti del provvedimento del Questore: la posizione del Tar Liguria
Secondo il Tar Liguria il provvedimento consiste in un monito dell’Autorità di pubblica sicurezza al “potenziale stalker”, che viene esortato a desistere dai comportamenti vessatori, i quali, non integrando ancora un reato o non essendo perseguibili per mancata querela dell’offeso, se non fermati potrebbero sfociare in condotte delittuose ai danni della persona e, nella peggiore delle ipotesi, degenerare in atti violenti con esiti irreparabili. Per questa posizione l’ammonimento questorile è un provvedimento ad efficacia istantanea e, come tale, non passibile di revoca (Tar Liguria, sez. I, 03/10/2022, n. 826). La ricostruzione più recente, però ritiene che l’istituto ex articolo 8 abbia efficacia durevole, in quanto dotata di rilevanza costante ai fini della procedibilità d’ufficio e dell’aggravamento di pena per il soggetto già ammonito.
Secondo i fautori di questa teoria, l’accertata cessazione delle condotte illecite dell’agente e il venir meno delle esigenze di protezione della vittima rendono il provvedimento questorile revocabile ex articolo 21 quinquies (Trga Trentino-Alto Adige, Trento, sez. unica, 01/03/2021, n. 28).
Una volta iniziato il procedimento di riesame del provvedimento sulla scorta della richiesta di revoca dello stesso, l’Autorità di pubblica sicurezza dovrà incentrare la propria valutazione sul permanere dell’attualità del comportamento molesto idoneo ad ingenerare pericolo per la vittima, da cui far conseguire la valutazione di perdurante necessità di tutela preventiva attraverso il mantenimento dell’efficacia dell’atto di ammonimento.
Scarica Tar Liguria 3 ottobre 2022 n. 826