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Stato di detenzione e procreazione medicalmente assistita.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano” (Atto di costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946).

Giovedi 15 Febbraio 2024

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 5182 del 13 ottobre 2023- 6 febbraio 2024, è stata chiamata ad affrontare il delicato tema del diritto alla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per consentire alla imputata di accedere alla PMA.

Il Gup del Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura perchè applicata nei confronti della donna in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo camorristico. Nel ricorrere in Cassazione, la difesa deduceva la violazione dell’art. 2 Cost., evidenziando che la ricorrente avrebbe provato, in giudizio, la sua impossibilità di procreare per le vie naturali, a causa di una patologia pregressa e diagnosticata, sottolineando che l’unica misura idonea degli arresti domiciliari verrebbe scontata presso un’abitazione di un soggetto terzo, senza alcun tipo di legame con il contesto criminale di riferimento.

Chiamata a decidere sulla questione, la Corte ha richiamato alcuni passaggi della storica decisione della Consulta, n. 162/2014 pronunciatasi sulla questione di costituzionalità di alcuni articoli della legge 9 febbraio 2004, n.40, recante norme in materia di procreazione assistita: “la scelta di una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt., 2, 3 e 31 Cost., perchè concerne la sfera privata e familiare”.

Tuttavia, la Cassazione, pur riconoscendo che il diritto alla procreazione e alla maternità rientrino tra quelli garantiti agli artt., 2, 31 e 32 Cost., ha ritenuto infondato il ricorso, sottolineando che l’estensione di un diritto costituzionalmente garantito non è identica per il soggetto in stato di libertà ed il soggetto in stato di detenzione.

Le norme che regolano il regime della custodia in carcere, in particolare l’art. 275, comma 4 bis c.p.p., stabiliscono solo l’incompatibilità del regime carcerario per le ipotesi di malattie che provocano deficienza immunitaria o per le malattie che non consentano adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Di conseguenza, l’estensione del diritto alla procreazione o alla maternità, non è riconosciuto alla persona in stato di detenzione perchè la volontà di accedere alla PMA non rientra nel concetto di malattia.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 5182 2024

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