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Stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura: pubblicato il DL 16 febbraio 2023 n.11

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto Legge (DL 16 febbraio 2023 n.11) che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

Lo scopo: la necessità e l’urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Così è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″ (GU Serie Generale n. 40 del 16-02-2023).

Il Decreto Legge è costituito da soli 3 articoli: art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali; art. 3. Entrata in vigore.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche: attenzione, però, l’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Le novità in sintesi:

– introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento;

– ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che abbia applicato lo sconto e per i cessionari che abbiano acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate:

  • il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
  • la notifica preliminare alla Asl;
  • la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate (si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi);
  • la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
  • le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
  • le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
  • la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;
  • gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
  • il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

– l’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione (non è stato risolto il “problema sequestri” delle banche). Il cessionario, anche senza documentazione, può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale;

viene bloccato l’esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche) ma anche per altri bonus non edilizi (bonus energia, dei crediti per la ristorazione, di quelli legati alla super Ace, dei bonus per le imprese turistiche e per le agenzie di viaggio).

Sono salvi però dal blocco le spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (cioè oggi):

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (il discorso riguarda le abitazioni unifamiliari);
  2. per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  3. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

– il presente decreto entra in vigore oggi e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Scarica Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11

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