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Superbonus anche per le spese dell’ascensore esterno al caseggiato

L’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di agevolare l’accessibilità degli edifici è stata, negli anni, oggetto di una condivisibile evoluzione giurisprudenziale ispirata all’assetto normativo costituito dalle norme di legge ordinaria ed ai valori costituzionali (diritto alla salute, tutela dei diritti fondamentali della persona).

In questa ottica si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati da portatori di handicap (gli interventi devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989).

Le spese per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al superbonus anche nel caso in cui tutti i condomini abbiano un’età inferiore a 65 anni

Del resto, la circolare n. 23/E del 2022 ha precisato che la detrazione di cui all’articolo 16¬bis, comma 1, lettera e), del TUIR, richiamato nell’articolo 119 del decreto Rilancio, spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

La predetta agevolazione spetta anche quando l’installazione è effettuata all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento ”trainante” e l’impianto è adiacente allo stesso?

È possibile che un ascensore debba posizionato all’esterno dell’edificio condominiale su area di sedime diversa destinata ad autorimessa e adiacente all’edificio oggetto dell’intervento ”trainante”.

Tale decisione può essere dettata da ragioni tecniche in quanto, ad esempio, solo con tale posizionamento l’ascensore potrebbe consentire la diretta accessibilità dall’esterno sia a tutte le unità immobiliari del condominio che all’autorimessa, abbattendo le barriere architettoniche di entrambi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di tutte le condizioni indicate dalla normativa, il credito d’imposta spetta anche per le installazioni esterne all’edificio da ristrutturare a patto che siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche (decreto ministeriale n. 236/1989) in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche (risposta n. 580 del 1 dicembre 2022).

Scarica Risposta Agenzia Entrate 1 dicembre 2022 n. 580

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