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Superbonus e unità unifamiliari: come è possibile provare il raggiungimento entro il 30 settembre del 30% dei lavori

L’art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020, modificato dall’art. 14 del D.L. 50/2022 (cd. Decreto aiuti) convertito con legge n.91 del 16 luglio 2022, ha previsto per il Superbonus 110%, nel caso di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno, realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art.119, comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020, una proroga al 31 dicembre 2022.

La normativa sopra detta ha imposto però una condizione: alla data del 30 settembre 2022, devono essere effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Tuttavia nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati con il 110%.

Chiarito quanto sopra è sorta la seguente questione: come provare il raggiungimento entro il 30 settembre del 30% dei lavori?

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), ha fornito una chiara risposta (approvata il 5 settembre 2022).

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, dovrà procedere alla redazione di un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

A titolo di esemplificativo la documentazione probatoria potrebbe essere la seguente:

– libretto delle misure,

– stato d’avanzamento lavori,

– rilievo fotografico della consistenza dei lavori,

– copia di bolle e/o lle e/o fatture ecc.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie.

Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o con raccomandata al committente e all’impresa.

In ogni caso se entro il 30 settembre 2022 non si riesce a completare il 30%, si può fruire del superbonus 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Dopo tale data si possono sfruttare gli altri bonus edilizi minori.

Scarica Parere Comm. Consultiva CSLLPP RPT settembre 2022

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