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Superbonus, novità introdotte dal Decreto Aiuti quater e conseguente nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater) stabilisce che per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario (la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso).

Le regole ordinarie prevedono una fruizione in 4 rate dal 1° gennaio 2022.

L’intervento mira ad aumentare la capienza fiscale di banche, intermediari finanziari, imprese e contribuenti allungando i tempi di fruizione delle agevolazioni e allineandole a quelli già previsti per altri bonus edilizi.

Così, ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese 2022 e nel mese di settembre 2022 ha optato per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il cessionario del credito dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate annuali (anziché 4).

Si noti che la diversa ripartizione delle rate annuali vale solo per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022.

Si è reso necessario istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate entro il 31 ottobre 2022 da i crediti comunicati dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla nuova disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 176/2022.

I (vecchi) codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

Con la Risoluzione n.71/E dell’Agenzia delle Entrate (del 7 dicembre 2022) sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione con l’F24 dei crediti d’imposta derivanti da sconto o prima cessione Superbonus riferiti esclusivamente ai crediti per le quali la comunicazione delle opzioni alternative è stata inviata a partire dal 1° novembre 2022, ovvero alle comunicazioni per le quali non è possibile utilizzare il credito d’imposta in 10 anni.

Ecco i nuovi codici:

“7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”

“7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Scarica Risoluzione Agenzia Entrate 7 dicembre 2022 n. 71

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