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Superbonus "tutto gratis" con sconto in fattura Se non hai pagato gli oneri finanziari hai ceduto un credito inesistente, con sanzioni dal 200% al 270% e possibile …

A chi confonde la corretta informazione con il “terrorismo tributario” anche questo articolo apparirà sopra le righe e probabilmente lascerà un commento in calce, criticandolo, senza alcuna contestazione di merito, senza riferimenti normativi o confutazioni tecniche e motivate.

E questo in quanto dopo due anni di affabulazioni in assemblea sull’onda del “tutto gratis” e “rischio zero (tanto ci sono le assicurazioni!!!”, prendere coscienza della realtà non è sicuramente semplice.

Il “Centro Studi ICAF” e il canale Youtube ICAF TV da anni trattano senza veli questi temi, e il fatto di essersene occupati in tempi non sospetti restituisce genuinità e concretezza a queste complesse argomentazioni, spesso troppo complesse per essere trasferite con efficacia in un’assemblea condominiale.

Per mesi, dal 2020 ad oggi, ho sempre sostenuto che i costi di attualizzazione del credito non potessero beneficiare di agevolazioni fiscali in quanto, come vale per il compenso dell’amministratore, non sono opere o costi tecnici complementari agli interventi agevolabili dalla norma attraverso la maturazione di crediti fiscali.

Partiamo da una premessa fondamentale che può consentirci di comprendere meglio il tema che trattiamo oggi: tutti i bonus fiscali nascono per la detrazione diretta da parte del contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, e quindi “bonifico parlante”, detrazione, capienza.

“Sconto in fattura” e “cessione del credito” sono due forme tecniche di utilizzo del credito d’imposta maturato e autoliquidato dal contribuente alternative alla detrazione diretta, che, salvo alcuni dettagli non marginali che affronteremo negli articoli delle prossime settimane, avrebbero dovuto consentire anche il superamento del limite della capienza fiscale del contribuente.

Ma sconto in fattura e cessione del credito non sono gratis. Attualizzare un credito ha un costo e questo costo deriva dal valore normale del servizio di attualizzazione determinato ai sensi dell’art.9 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e va calcolato anche quando non richiesto espressamente dall’appaltatore in sede di sconto in fattura.

L’appaltatore infatti, grazie ai margini derivanti dalle lavorazioni remunerate dal credito d’imposta nei limiti dei prezziari DEI, dei listini MITE, dei tariffari regionali e dei plafond massimi cedibili, potrebbe essere portato a non esigere la remunerazione del servizio di sconto in fattura, potrebbe proporre al committente uno “sconto” pari all’onere di attualizzazione del credito, potrebbe semplicemente ignorare questo tema proponendo il superbonus a costo zero.

Tale modus operandi, diffuso nei contratti superbonus e alla base della manifestazione della volontà assembleare a procedere con la riqualificazione delle opere proprio perché “gratis”, è stato censurato dalla DRE Lombardia con la risposta n.904-1040/2022 ad uno specifico interpello redatto dal “Centro Studi ICAF” nell’interesse di un condominio di Bergamo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale determinato ai sensi dell’art.9 del TUIR del servizio di attualizzazione del credito insito nel pagamento attraverso sconto in fattura, deve rimanere a carico del contribuente cedente il credito in quanto genera una quota di credito inesistente.

Non possono le parti civilisticamente negoziare un accordo che preveda la rinuncia a questo corrispettivo che dovrà essere pagato sempre e senza alcuna possibile deroga dal committente e reso imponibile IVA 22%.

Invero negli ultimi due anni gli oneri di attualizzazione dei crediti sono aumentati giungendo alle aliquote vertiginose dei giorni nostri, che all’inizio del superbonus erano assolutamente minime.

Non basta quindi rimanere nei listini e nei plafond massimi cedibili per essere in regola, come spesso tecnici, general contractor, appaltatori e amministratori distratti hanno raccontato in assemblea inducendo i presenti a votare favorevolmente al ricorso ai bonus fiscali con la forma tecnica dello sconto in fattura.

In ogni caso gli oneri finanziari o il relativo valore normale devono rimanere a carico del contribuente e di ciò deve esserci traccia nella fattura (che non potrà essere a zero) e nel relativo pagamento con bonifico parlante.

Tutto questo è esposto con chiarezza disarmante dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n.904-1040/2022 sopra citato, in risposta al quesito n.4 ivi contenuto.

Nel medesimo interpello, Agenzia delle Entrate ha chiarito espressamente che gli accordi tra le parti e la struttura contrattuale fra committente e appaltatore non rilevano ai fini della determinazione di tale valore, che deve rimanere a carico del contribuente anche quando non espressamente richiesto sotto forma di corrispettivo.

Sotto il profilo tributario, “annegare” gli oneri di attualizzazione del credito nelle lavorazioni cedibili equivale ad assumere una condotta elusiva volta a generare indebitamente un credito d’imposta inesistente, con conseguente inevitabile falsa fatturazione oggettiva (per importo e per omessa fatturazione di una prestazione eseguita, ovvero lo sconto in fattura), potendo configurare il reato di truffa ai danni dello stato per creazione e utilizzo di crediti d’imposta inesistenti.

Tali importi dovranno pertanto essere inseriti nel fondo speciale ex art.1135 n.4 del Codice Civile e posti a carico dei condòmini (nelle riqualificazioni edilizie con ricorso a bonus fiscali e sconto in fattura in contesti condominiali) con la conseguenza della non cedibilità dei crediti d’imposta per i condomini non in regola con il pagamento delle rate di detto fondo (tema di cui parleremo nelle prossime settimane legato ad un’altra risposta ad interpello della DRE Emilia Romagna n.909-1342/2022) e non potranno essere considerati detraibili.

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli incrociati in tal senso partendo dai bilanci di esercizio degli appaltatori / general contractor.

Gli appaltatori infatti, tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ex art.2424, 2425 e seguenti del Codice Civile, per i crediti esigibili negli esercizi successivi, nei loro bilanci devono rispettare il “fair value” ovvero una specifica modalità di contabilizzazione che prevede che venga messo in evidenza il valore nominare del credito e la sua attualizzazione.

La differenza coinciderà con il costo figurativo di attualizzazione, ovvero il costo indetraibile nella cessione dei crediti d’imposta determinato ai sensi dell’art.9 del TUIR. Il credito tributario presente nei bilanci dei general contractor o degli appaltatori sostituisce quindi un credito commerciale e come tale deve essere tributariamente trattato nella sua esposizione nel bilancio di esercizio, nel rispetto del principio contabile OIC 15 che disciplina nel dettaglio anche i criteri di calcolo del valore dell’attualizzazione.

Ed ecco che il cerchio si chiude, anche per l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Tutti i lettori del presente articolo potranno calcolare l’impatto degli oneri finanziari non cedibili nel momento di utilizzo del credito d’imposta in occasione del pagamento di ciascun SAL per determinare nel dettaglio quanto sarebbe dovuto rimanere a loro carico (e quindi quanto avrebbero dovuto pagare, laddove non lo avessero fatto).

Gli oneri di attualizzazione del credito, secondo l’OIC 15 che è specularmente il parametro analogicamente applicabile essendo legato all’art.9 del TUIR, si calcolano applicando il tasso di attualizzazione MISE (disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico) e lo spread commerciale bancario in occasione di ogni SAL, sull’ammontare (Iva inclusa) del credito ceduto / scontato, al netto dell’extra 10% di premialità garantito all’appaltatore dal superbonus ma solo nel caso di aliquota 110%.

Occorre infine evidenziare che il “visto di conformità” tributario introdotto dal “decreto antifrodi” nel novembre 2021 non prevede questo tipo di verifica e tutti i bonus fiscali sono esposti a questa irregolarità, che nella gerarchia delle fattispecie di gravità legati alla determinazione dei crediti d’imposta appartiene alla categoria di quelle più gravi, ovvero dei crediti inesistenti, cosi definiti giurisprudenzialmente dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ecco perché con il Superbonus i condòmini hanno “ipotecato” le loro case!


Ivan Giordano
Giurista d’impresa con laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Tributarista esperto in fiscalità immobiliare, condominiale e societaria.
Esperto contabile iscritto presso la CCIAA – Milano.
Direttore scientifico di ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione.
Giornalista iscritto presso l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, editore e direttore di ICAF TV.
Responsabile Scientifico del Registro Italiano Revisori Condominiali e Immobiliari
Autore di numerose pubblicazioni sui temi della contabilità condominiale e della revisione condominiale.
Tel. 02.67.07.18.77
consulenze@istitutoicaf.it
https://www.istitutoicaf.it/

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