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Terremoto Irpinia: la Consulta è chiamata a valutare la legittimità dell’art. 21Bis 1° co.d.l.. 244/95

La Suprema Corte, chiamata a rispondere sul se i detentori dei prefabbricati allestiti a seguito dell’emergenza del terremoto del 1980, abbiano diritto al trasferimento a titolo gratuito della proprietà degli alloggi occupati, ha trasmesso gli atti alla Consulta affinchè valuti la legittimità dell’ art. 21bis, comma primo, del d.l. n. 244/1995.

Lunedi 6 Febbraio 2023

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 1203 del 17 gennaio 2023, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 bis, comma primo, del d.l. n. 244/1995 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Basilicata e della Campania, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 19801.

Nel 2001 alcuni detentori dei prefabbricati allestiti a seguito dell’emergenza scaturita dal terremoto dell’Irpinia del 1980 convenivano il Comune assegnatario innanzi al Tribunale di Melfi al fine di ottenere una pronuncia di trasferimento gratuito della proprietà degli alloggi in favore dei rispettivi occupanti, ai sensi dell’art. 21 bis del d.l. n. 244/1995.

Domanda accolta in primo grado ma respinta dalla Corte d’appello di Potenza la quale ha affermato che il primo comma del summenzionato art. 21 bis, non troverebbe applicazione nel caso di specie perchè l’acquisto era stato effettuato dal comune, (quale concessionario del Commissario straordinario del governo per le zone terremotate) con fondi sì statali ma stanziati con un decreto legislativo diverso da quello richiamato dagli appellanti ( in particolare: il d.l. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 874/1980).

Argomenta ancora la Corte territoriale: laddove si ritenesse applicabile l’art 21 bis anche in relazione ai prefabbricati realizzati con fondi statali diversi da quelli stanziati dal d.l. richiamato, difetterebbe la legittimazione passiva del Comune chiamato in causa in quanto i commi secondo e terzo del richiamato articolo, riconoscono solo in capo all’ Amministrazione finanziaria dello Stato la titolarità della stipula degli atti di trasferimento degli alloggi prefabbricati agli occupanti che abbiano avanzato la relativa richiesta.

Alcuni degli appellanti proponevano ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, a seguito di una lunga disamina della questione, ha evidenziato che dal tenore letterale dell’art. 21 bis emerge che lo stesso attribuisce il diritto all’acquisizione gratuita della proprietà degli alloggi prefabbricati a coloro che siano assegnatari dei predetti, costruiti dallo Stato e finanziati con i fondi stanziati dal d.l. n. 75/1981; mentre non riconosce lo stesso diritto a coloro che siano assegnatari di alloggi costruiti o acquistati dal comuni quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, con fondi stanziati con il d.l. n. 776/1980.

Tale disparità di trattamento, seppur giustificata dalla limitatezza delle risorse a disposizione, vìola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Nel caso de quo, infatti, i criteri individuati dal legislatore quali condizioni per l’accesso al beneficio, risultano meramente formali e interni all’organizzazione degli apparati pubblici e, in sostanza, privi di qualunque collegamento con la funzione della provvidenza da erogare, così da contraddire alla stessa ratio della disposizione attributiva del beneficio”.

Per tale motivo la Corte ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità dell’art. 21bis, comma 1, d.l. n. 244/1995 nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Basilicata e della Campania.

Nota:

1Ai sensi del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 874/1980.

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