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Unioni civili: novità dall’Agenzia delle Entrate per il trasferimento del 50% della casa di residenza a una delle due parti

Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, il comma 20 dell’articolo 1 l. 76/2016 stabilisce che ”le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ”coniuge”, ”coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Da notare che inoltre, che il comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016 richiama molte norme della disciplina sul divorzio (di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898).

Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. ”negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).

Alla luce di quanto sopra si pone il problema di stabilire se l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno (articolo 19, legge n. 74/1987) vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale.

La domanda è stata posta all’Agenzia delle Entrate da un notaio incaricato di procedere alla redazione dell’atto di trasferimento del 50% della casa di residenza a una delle due parti, stabilito dall’accordo a seguito di scioglimento del vincolo in via giudiziale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce del descritto quadro normativo, l’Agenzia ha ritenuto che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a ”tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ne consegue che, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate da parte del notaio, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19 (risposta n. 573 del 24 novembre 2022).

Scarica Risposta Agenzia Entrate 24 novembre 2022 n. 573

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