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Usucapione di immobile in comproprietà tra fratelli: presupposti

Con l’ordinanza 3493, pubblicata il 7 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa configurarsi l’acquisto per usucapione di un immobile in comproprietà tra fratelli.

Martedi 13 Febbraio 2024

IL CASO: La vicenda origina da un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione su un immobile adibito ad uso di civile abitazione in comproprietà fra fratelli, con richiesta di assegnazione delle quote di comproprietà dei convenuti a favore degli attori e,in subordine, la richiesta di vendita giudiziale del bene con conseguente assegnazione della somma ricavata in base alle quote di comproprietà, con condanna degli occupanti a rilasciare l’immobile e a corrispondere un’indennità per l’utilizzazione esclusiva dello stesso.

Nel costituirsi nel giudizio, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo al Tribunale di dichiarare ed accertare l’avvenuto acquisto del bene per usucapione nonché, in ulteriore via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento in loro favore delle somme anticipate per migliorie e spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.

All’esito del giudizio, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, dichiarando l’intervenuto acquisto dell’immobile per usucapione in favore di questi ultimi.

Il successivo appello promosso dagli originari attori si concludeva con la conferma della decisione di primo grado.

Pertanto, gli originari attori, investivano della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, hanno osservato che la valenza probatoria della durata della relazione di fatto con il bene, pur potendo costituire un elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce quanto si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti.

La trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l’interversione nel possesso, hanno continuato, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, che va manifestata attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di voler possedere in via esclusiva.

A tal fine, l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune è irrilevante.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, hanno ricordato gli Ermellini, lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, non è di per sé, idoneo a farlo ritenere funzionale all’esercizio del possesso ad usucapione e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore.

Il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata.

Ai fini dell’usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, in aperto contrasto ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

Ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può iniziare a decorrere, tutte le volte in cui agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3493 2024

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