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Utilizzabili gli screenshot acquisiti senza le modalità degli accertamenti tecnici irripetibili.

Con la sentenza n. 40302/2022 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla modalità di acquisizione e utilizzazione degli screenshot dei messaggi comparsi sul cellulare della vittima di stalking.

Giovedi 3 Novembre 2022

Il caso: Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia con la quale, all’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari di Genova ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 612-bis, commi primo e secondo, cod. pen., ha ridotto a mesi sei di reclusione la pena inflitta in primo grado.

Il ricorrente, con il terzo motivo, in particolare, lamenta che la Corte d’appello, ai fini della decisione, ha tenuto conto degli screenshot dei messaggi comparsi sul cellulare della vittima, estrapolati in violazione delle modalità indicate dalla legge n. 48 del 18 marzo 2008.

Per la Corte il motivo è infondato: al riguardo ribadisce che:

a) nella specie, non vi è ragione per discostarsi dal principio di diritto, ripetutamente affermato in sede di legittimità, secondo cui l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici recepiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti;

b) dunque, solo in caso di mancato rispetto dei protocolli tecnici di comportamento, possono derivare effetti sull’attendibilità della prova in conseguenza dell’accertamento male eseguito;

c) peraltro, la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire all’imputato la provenienza dei messaggi vocali e degli screenshot, che ha ravvisato nel riconoscimento vocale effettuato dalla vittima, nonché nella riproduzione del “profilo” e dell’immagine dell’imputato sui messaggi inoltrati alla stessa.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.40302 2022

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