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Valida la mediazione obbligatoria attivata da uno solo dei condomini

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 34714/2023 chiarisce che la mediazione obbligatoria attivata da un solo condomino per questioni riguardanti parti condominiali è valida in quanto non è necessaria la partecipazione di tutti i condomini.

Mercoledi 13 Marzo 2024

Il caso: Alcuni condomini del Condominio Alfa convenivano dinanzi al Tribunale di Ivrea il condomino Tizio per la riduzione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprieta’ esclusiva); si aggiungeva con intervento volontario Caio in qualita’ di successore a titolo particolare di uno degli attori.

Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che lamentava l’irrituale espletamento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte di appello accoglieva la prima censura e dichiarava improcedibile la domanda.

Gli originari attori ricorrono in Cassazione, lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.

Per la Cassazione, la censura è fondata:

a) nel caso in esame si versa in ipotesi in cui hanno agito piu’ soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: piu’ condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprieta’);

b) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non e’ necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma e’ condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilita’  il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati;

c)  trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non puo’ essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati: in tal caso rimarra’ improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (cosi’ come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).

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