Valida la notifica alla società destinataria dell’atto che è stato consegnato a persone presente nei locali dell’azienda
Con l’ordinanza n. 37828/2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quando può ritenersi valida la notificazione degli atti alle persone giuridiche allorchè l’atto sia stato consegnato a persona fisica presente nei locali della sede legale dell’impresa.
Martedi 10 Gennaio 2023 |
Il caso: La società Alfa S.r.l. impugnava una cartella di pagamento, relativa a tributi erariali dei periodi di imposta 2002 e 2003, deducendo l’omessa notificazione degli atti impositivi presupposti. La CTP di Prato accoglieva il ricorso; la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che pur essendo la notifica avvenuta «nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda», la notificazione degli atti presupposti non fosse valida, sia in quanto le relative cartoline di ritorno delle notificazioni evidenziavano che era stata barrata ivi la casella destinata alle persone fisiche e non quella delle persone giuridiche, sia in quanto le firme apposte del consegnatario fossero illeggibili, con conseguente incertezza del destinatario.
L’AE ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 145 e 149 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: l’Ufficio rileva che:
– dato per pacifico che la notificazione fosse stata indirizzata presso la sede legale dell’impresa, la consegna dell’atto presso la sede della società comporta la presunzione di conoscenza dello stesso, indipendentemente da chi fosse il consegnatario;
– l’illeggibilità della firma peraltro è circostanza del tutto irrilevante.
La Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, chiarisce che:
a) preso atto e accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso i locali dell’impresa, – secondo costante giurisprudenza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio;
b) l’orientamento citato riposa sul generale principio secondo cui l’art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto a questi notificato, dalla consegna dell’atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario stesso;
c) è, pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come invece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione;
d) conseguentemente, irrilevante risulta – ai fini della validità della notificazione – la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile.