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Verbale di passaggio delle consegne non è prova del credito

Ancora una sentenza, questa volta resa dalla Corte d’Appello di Napoli (n. 3076 del 29 giugno 2022), riguardante l’azione promossa dall’ex amministratore nei confronti del condominio per ottenere la restituzione delle anticipazioni.

La pronuncia in commento si pone nel solco di giurisprudenza oramai granitica (da ultimo, si veda anche Trib. Roma, sent. n. 9978 del 22 giugno 2022, anch’essa oggetto di analisi sul nostro portale), a tenore della quale grava sull’amministratore dimostrare gli esborsi sostenuti nell’interesse della compagine, non costituendo prova del credito né il “riconoscimento del debito” contenuto nel verbale di passaggio delle consegne né l’eventuale voce di bilancio in cui ci si riferisce, genericamente, ad un disavanzo all’interno del rendiconto approvato.

Il valore probatorio del verbale di consegna

Un ex amministratore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado con cui gli era stato riconosciuto il diritto al pagamento del compenso non corrisposto ma non quello alla restituzione delle somme anticipate per conto del condominio.

Secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non prendere in considerazione il contenuto del verbale di passaggio delle consegne sottoscritto dal nuovo amministratore, all’interno del quale veniva indicato il credito maturato dall’ex amministratore.

Secondo la Corte partenopea, il giudice di primo grado ben ha fatto a non dare rilievo al detto verbale: l’amministratore (nel caso di specie, il nuovo amministratore), infatti, non ha specifico potere di spesa e, pertanto, non può rendere confessione.

Alle dichiarazioni contenute nel verbale di consegna non può dunque essere attribuita la rilevanza voluta dall’appellante. Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore; pertanto, l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condòmini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all’assemblea approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore.

Il verbale di passaggio delle consegne non ha quindi valore di atto di ricognizione del debito.

Il rapporto di mandato tra amministratore e condominio

Per la corte partenopea, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre il condominio-mandante deve dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12931 del 22/4/2022).

È dunque l’ex amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fonda la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, prova che la Corte d’Appello ritiene non essere stata adeguatamente offerta.

Va, altresì, ricordato che l’amministratore di condominio non ha, salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti, un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l’amministratore ed i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’art. 1720 cod. civ. (secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario), deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18084 del 20/08/2014).

Il valore probatorio del disavanzo tra entrate e uscite

In via generale, l’assemblea condominiale ha il compito specifico non solo di approvare il conto consuntivo, al fine di confrontarlo con il preventivo, ma anche valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore stesso.

Secondo la Corte d’Appello di Napoli, la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153).

Nemmeno può ritenersi che l’assemblea abbia ratificato successivamente il debito maturato nei confronti dell’ex amministratore.

Il Supremo Collegio (sent. n. 8498 del 28/05/2012) ha infatti affermato che «La deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea si un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale».

Invero, solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore.

Pertanto, è l’ex amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, ovvero ad offrire la prova degli esborsi effettuati.

Sentenza
Scarica App. Napoli 29 giugno 2022 n. 3076

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