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Videocitofono in sostituzione del citofono: quali maggioranze sono necessarie?

Si segnala la sentenza n. 3247 del 3 giugno 2024 con cui il Tribunale di Torino ha chiarito con quali maggioranze l’assemblea condominiale può deliberare la sostituzione del citofono con videocitofono.

Lunedi 8 Luglio 2024

Il caso: Mevia impugnava la deliberazione assunta dal Condominio avente ad oggetto l’esame e l’approvazione di un preventivo per la sostituzione dei citofoni, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento per violazione dell’art. 1136, quinto comma, c.c. con riferimento alle opere di cui all’art. 1120 c.c., in quanto si era in presenza di innovazioni da approvare con la maggioranza qualificata costituita da un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti e i due terzi del valore dell’edificio, maggioranza non raggiunta nella votazione assembleare.

Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto della domanda affermando che le opere approvate non integravano delle innovazioni, bensì lavori di manutenzione straordinaria per i quali la maggioranza richiesta è quella prevista dall’art. 1136 secondo comma c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Il Tribunale adito, nel rigettare le domande attoree, osserva che:

a) costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo il quale deve considerarsi “innovazione”, agli effetti dell’art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;

b) al contrario, la legge (art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001) definisce come manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico;

c) contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, e come affermato dalla Corte d’Appello di Genova nella pronuncia n. 755 del 30.7.2020, la previsione del videocitofono non comporta un’innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche;

d) il concetto di innovazione impone una trasformazione, un’introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l’impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all’evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia;

e) peraltro la circostanza che l’impianto divenga esterno e non per singole scale non appare sufficiente a integrare una innovazione poiché si tratta semplicemente della diversa localizzazione della pulsantiera al di fuori dell’edificio.

Allegato:

Tribunale Torino sentenza 3247 2024

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