Violazione degli obblighi di assistenza familiare: presupposti
A cura della Redazione.
Nella sentenza n. 31136/2022 la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. In relazione all’ipotesi in cui il genitore obbligato abbia versato, in luogo dell’assegno mensile, una somma consistente e ricavata dalla vendita di una vettura.
Giovedi 1 Settembre 2022 |
Il caso: La Corte di appello di Torino sostanzialmente confermava la sentenza con cui Tizio, assolto dal delitto di cui all’articolo 572 c.p., era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 570 c.p., comma 2, limitatamente al periodo novembre 2010- settembre 2013.
All’imputato veniva contestato di essersi allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2010, sottraendosi in tal modo agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilita’ genitoriale, e di non avere versato alcunche’ alla moglie ed al figlio minore, cosi’ facendo mancare i mezzi di sussistenza, perseverando tale condotta anche quando il figlio era divenuto maggiorenne, ma non economicamente autonomo.
L’imputato ricorre in Cassazione, deducendo che:
a) la Corte distrettuale non aveva considerato che l’imputato, piuttosto che eseguire il bonifico mensile, avrebbe versato nel tempo, seppur con causali diverse da quelle del contributo al mantenimento, in favore della moglie e del figlio rilevanti somme di denaro – come l’intero ricavato della vendita di un camper, o come il versamento sul conto della moglie della somma ricevuta dal fondo che aveva acceso in favore del figlio; ne’ sarebbe stato valutato che l’imputato aveva lasciato in favore dei famigliari la propria casa con tutti i mobili e gli arredi;
b) peraltro le somme e le provviste corrisposte sarebbero state superiori alla somma dei versamenti che l’imputato avrebbe dovuto versare mensilmente.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato: sul punto osserva che:
– la prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio e’ stata fatta sostanzialmente discendere dall’inadempimento formale consistente nella mancata corresponsione mensile delle somme, senza tuttavia spiegare perche’ quanto versato dall’imputato in quello stesso periodo non dovesse essere valutato al fine della verifica dell’elemento oggettivo del reato e, sotto altro profilo, di quello soggettivo e, ancora, ai fini della prova dell’inadempimento colpevole;
– la Corte, inoltre, non ha accertato se, al di la’ dell’inadempimento formale, l’imputato abbia fatto mancare in concreto i mezzi di sussistenza al proprio figlio e, posto che lo abbia fatto, se lo abbia fatto per tutto il periodo in contestazione e se lo abbia fatto con dolo, tenuto conto delle somme comunque destinate al minore e al coniuge.
Decisione: Annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.